Prova rappresentativa

Con il termine prova rappresentativa si fa riferimento a quel ragionamento che dal fatto noto (es. la dichiarazione di Tizio che dice di aver visto Caio sparare) ricava, per rappresentazione, l’esistenza del fatto da provare (es. il fatto che Caio ha sparato). Questa valutazione razionale, basata su regole logiche, scientifiche e di esperienza, viene di regola operata attraverso il cosiddetto esame incrociato, uno strumento processuale che evidenzia:

  • il grado di credibilità della fonte (es. l’attenzione del dichiarante allo svolgimento del fatto);
  • il grado di attendibilità della rappresentazione (es. le caratteristiche fisiche del dichiarante).

Il risultato di queste due operazioni costituisce il cosiddetto risultato probatorio, con il quale il giudice valuta quanto della rappresentazione fornita sia accertabile razionalmente. Tra il fatto noto (rappresentazione) e il fatto da provare, quindi, vi è di mezzo la valutazione di credibilità della fonte e di attendibilità della rappresentazione.

Una volta valutati tutti i risultati derivanti dagli altri elementi di prova acquisiti, il giudice ricostruisce il fatto storico nella motivazione, indicando per quali ragioni ritiene attendibili le prove poste a base della decisione.

Prova indiziaria (o critica)

Con il termine indizio si fa riferimento a quel procedimento logico che porta a ricavare:

  • da un fatto provato (cosiddetta circostanza indiziante), che può essere:
    • una dichiarazione;
    • un elemento materiale;
  • un ulteriore fatto da provare, che può essere:
    • il fatto storico addebitato all’imputato (fatto principale);
    • un’altra circostanza indiziante (fatto secondario), dalla quale è possibile ricavare l’esistenza del fatto principale.

In tale prova indiziaria il fatto ignoto viene sempre ottenuto attraverso un’operazione logica che attribuisce significato a fatti provati. Nella prova rappresentativa, al contrario, il fatto noto rappresenta in modo diretto il fatto storico descritto nell’imputazione.

Il collegamento tra circostanza indiziante e fatto da provare, tuttavia, è costituito da un’inferenza che può essere basata su due diversi elementi:

  • una massima di esperienza, ossia una regola di comportamento che esprime quello che avviene nella maggior parte dei casi (id quod plerumque accidit). L’esperienza, in particolare, permette di formulare un giudizio di relazione tra i fatti che consente di accertare l’esistenza di un fatto storico, se non con certezza, almeno con una certa probabilità;
  • una legge scientifica, che, se da un lato presenta certezze superiori, da un altro mantiene ampi margini di opinabilità. Per legge scientifica, comunque, si intende quella legge che esprime una relazione certa o statisticamente rilevante tra due fatti della natura. Come tale, quindi, a differenza della massima di esperienza, la legge scientifica si presenta:
    • sperimentabile, dato che il fenomeno scientifico deve essere ripetibile e riconducibile ad esperimenti misurabili quantitativamente;
    • generale, dato che non ammette eccezioni se non quelle tassativamente indicate;
    • controllabile, dato che la sua formulazione è sottoposta alla critica della comunità degli esperti.

La prova rappresentativa e quella indiziaria differiscono non per l’oggetto da provare (fatto principale o fatto secondario), ma per la struttura del procedimento logico, fortemente opinabile. Il meccanismo con cui viene costruita la prova indiziaria, in particolare, si configura nel seguente modo:

  • il giudice, esaminando casi simili, formula una regola generale (massima di esperienza o legge scientifica) con un ragionamento di tipo induttivo;
  • il giudice, con un ragionamento di tipo deduttivo, applica al caso concreto la regola generale precedentemente ricavata, al fine di provare l’esistenza del fatto.

Il buon ragionamento del giudice, in particolare, emerge dalla motivazione della sentenza, nella quale si deve dar conto dei risultati acquisiti e dei criteri adottati (art. 192 co. 1), criteri questi che nella prova indiziaria sono costituiti dalle massime di esperienza utilizzate dal giudice nella combinazione tra ragionamento deduttivo e induttivo (cosiddetta inferenza).

Le parti, essendo comunque ammesse a falsificare la regola:

  • hanno il diritto di ricercare e introdurre nel processo prove volte a dimostrare una diversa ipotesi ricostruttiva;
  • hanno il diritto di argomentare in relazione alle risultanze processuali ed alle regole di scienza o di esperienza da applicare a tali risultanze.

Qualora la controparte riesca a dimostrare l’infondatezza della ricostruzione avversaria, la validità in concreto della regola utilizzata viene meno.

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