I mezzi di prova sono subprocedimenti (prove costituende) o strumenti (prove precostituite) tipizzati mediante i quali vengono acquisite al processo le prove e, tramite la loro valutazione, la conoscenza dei fatti principali o secondari. Esistono tre fonti di prova, l’ispezione, il documento e la dichiarazione di scienza. Tali prove possono essere dirette o indirette, distinzione questa che si basa sul fatto oggetto di percezione del giudice e sulle modalità mediante le quali questi viene a conoscenza del fatto da provare:

  • prova diretta (ispezione): l’oggetto della percezione del giudice è il fatto stesso da provare (oggetto del thema probandum). Se il fatto è secondario per la conoscenza di quello principale, risulta necessaria un’ulteriore attività logica di deduzione (presunzione). Dal momento che il fatto oggetto di percezione e il fatto oggetto di prova coincidono, la prova diretta può avere ad oggetto solo fatti presenti, che si svolgano alla presenza del giudice o del consulente tecnico;
  • prova indiretta (documento o dichiarazione di scienza): l’oggetto di percezione non è un fatto principale o secondario da provare, quanto piuttosto un fatto rappresentativo che può essere percepito dal giudice solo attraverso un mezzo di conoscenza del fatto. Percepito il fatto rappresentativo, quindi, occorre dedurre dalla sua esistenza la sussistenza o meno del fatto da provare. Dal momento che il fatto oggetto di percezione e il fatto da provare non coincidono, la conoscenza del fatto da provare deve avvenire mediante la deduzione da un fatto intermedio, oggetto di percezione da parte del giudice;

Il risultato probatorio consiste nella persuasione del giudice sull’esistenza o meno del fatto, a prescindere dal fatto che la prova sia diretta o indiretta. In quest’ultimo caso, tuttavia, l’attività del giudice è più complessa, essendo costituita sia dalla percezione che dalla deduzione

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