L’udienza preliminare si svolge secondo la procedura camerale con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell’imputato (art. 420 co. 1). Il giudice deve controllare se vi è stata regolare costituzione delle parti e deve ordinare la rinnovazione degli avvisi o delle notificazioni di cui abbia accertato la nullità (co. 2). Se le parti compaiono non sorgono particolari problemi: il verbale di udienza, infatti, documenta se l’imputato è presente, qual è il suo difensore e quale difensore rappresenta la parte civile, il responsabile civile ed il civilmente obbligato. In caso di assenza delle parti, al contrario, la situazione si complica:

  • se l’imputato non si presenta il giudice deve accertare che ciò sia dovuto ad una scelta volontaria e non derivi, viceversa, da una mancata conoscenza incolpevole dell’avviso dell’udienza preliminare (tutela del diritto dell’imputato a partecipare al processo):
    • il giudice deve rinnovare l’avviso di comparizione in due casi (art. 420 bisco. 1):
      • quando esiste la prova che l’imputato non ha avuto effettiva conoscenza dello stesso senza sua colpa;
      • quando appare probabile la mancata conoscenza incolpevole.

Il giudice, dopo aver verificato l’effettiva conoscenza dell’avviso, deve valutare la causa dell’assenza dell’imputato. Ai sensi dell’art. 420 ter co. 1, se l’assoluta impossibilità di comparire è dovuta a legittimo impedimento dell’imputato, il giudice deve disporre il rinvio ad una nuova udienza e ordinare la rinnovazione dell’avviso;

  • il giudice dichiara la contumacia dell’imputato se questo non compare e non vi è la prova del legittimo impedimento (art. 420 quater co. 1). L’imputato viene quindi rappresentato dal difensore (co. 2);
  • il giudice dichiara l’imputato assente, quando questo chiede o consente che l’udienza preliminare abbia luogo in sua assenza. In tal caso, l’imputato viene considerato assente perché ha manifestato la sua rinuncia a comparire;
  • se il difensore dell’imputato non si presenta, il giudice designa un sostituto che sia immediatamente reperibile, il quale esercita i diritti e assume i doveri del difensore di fiducia o di ufficio. Nel caso in cui risulta che l’assenza del difensore è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, il giudice fissa la data della nuova udienza e ne dispone la notificazione all’imputato (art. 420 ter co. 5).
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