Occorre innanzitutto sottolineare che nel nostro sistema processuale penale la persona offesa dal reato non viene considerata una parte del procedimento, quanto piuttosto un mero soggetto al pari di molti altri. Nel nostro sistema, infatti, la funzione di parte accusante è svolta nell’interesse generale dal pubblico ministero e non dalla persona offesa, che diviene parte solamente qualora decida di esercitare l’azione risarcitoria.

Se in generale la persona offesa dal reato deve essere definita come la persona titolare dell’interesse tutelato dalla norma che si presume essere violata, dobbiamo anche ricordare come il legislatore abbia voluto costruire quantomeno una figura di persona offesa di creazione legislativa: i prossimi congiunti della persona offesa che sia deceduta in conseguenza del reato, infatti, possono esercitare i diritti e le facoltà che ad essa sarebbero spettati (art. 90 co. 3).

La persona offesa dal reato è titolare di:

  • poteri sollecitatori: la persona offesa, in ogni stato e grado del procedimento, può presentare memorie ed indicare elementi di prova, eccezion fatta per il giudizio in Cassazione (co. 1);
  • poteri (diritti) di informazione: la persona offesa è titolare quantomeno di cinque diritti di questo tipo, dal momento che:
    • ha diritto di essere informata dal pubblico ministero allorquando questi si accinga a compiere un atto in cui il difensore ha diritto di partecipare (art. 369 co. 1).

Qualora non avvenga nessuno di questi atti, al contrario, la persona offesa non riceve nessuna comunicazione ufficiale dell’esistenza di un procedimento in corso;

  • ha potere di accesso al registro delle notizie di reato, mediante apposita richiesta al pubblico ministero (art. 335 co. 3);
  • ha diritto di essere informato qualora il pubblico ministero proceda ad una accertamento tecnico non ripetibile (art. 360 co. 1);
  • ha diritto di essere avvisata della data e del luogo ove si svolgerà l’udienza preliminare (art. 419 co. 1);
  • ha diritto alla notifica del decreto che dispone il giudizio (art. 429 co. 4).

I diritti di informazione evidenziano come, in concreto, la persona offesa possa tutelare la propria posizione soltanto qualora proceda alla nomina di un difensore, in quanto il nostro ordinamento non prevede delle strutture preposte a coordinare l’attività della persona offesa.

  • poteri di partecipazione, che consistono in quei poteri che possono essere esercitati solamente dalla persona offesa che abbia nominato un difensore e soltanto da parte di quest’ultimo, che può:
    • limitarsi ad assistere ai pochi atti di indagine per i quali è ammessa la sua presenza (art. 360 co. 3);
    • svolgere le cosiddette investigazioni difensive, che hanno come scopo quello di permettere al difensore di ricercare ed individuare elementi di prova (art. 327 bis);
    • promuovere un incidente probatorio (art. 401 co. 5);
  • poteri di controllo sull’eventuale iniziativa del pubblico ministero: come detto in apertura, sebbene nel nostro ordinamento la persona offesa non sia titolare di una vera e propria azione penale, spettante al pubblico ministero, essa conserva comunque alcuni strumenti di controllo che gli permettono di opporsi ad un’eventuale inattività di quest’ultimo. La persona offesa, in particolare, può mettersi direttamente in contatto con il giudice per le indagini preliminari:
    • qualora il pubblico ministero abbia chiesto la proroga delle indagini (art, 406 co. 3);
    • qualora il pubblico ministero abbia fatto domanda di archiviazione (art. 408 co. 2).
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