La condotta criminosa presenta una duplice illeceità, penale (è illecita in quanto lede un bene giuridico protetto da una norma penale e civile) civile (è illecita in quanto la lesione del bene giuridico, comporta la nascita di un obbligo alla restituzione e al risarcimento del danno causato.

La persona offesa dal reato è il soggetto titolare del bene giuridico protetto dalla norma che si assume violata. Quando la persona offesa è deceduta in conseguenza del reato, le facoltà e I diritti previsti dalla legge sono esercitati dai suoi prossimi congiunti o da persona alla medesima legata da relazione affettiva o con essa stabilmente convivente. La persona offesa minorenne, interdetta per infermità di mente o inabilitati partecipa al procedimento a mezzo di un rappresentante.

Il danneggiato, invece, è il soggetto titolare del diritto civilistico alla restituzione e al risarcimento del danno che può esercitare questo diritto costituendosi parte civile nel corso del procedimento penale (anziché ricorrere dinanzi al giudice civile). La costituzione di parte civile non è altro che l’esercizio dell’azione civile nella sede processuale penale, volta ad ottenere il riconoscimento di un danno derivante dal reato e la conseguente riparazione nelle forme del risarcimento o della restituzione.

Il danno per il quale si richiede il risarcimento può essere il danno patrimoniale (comprensivo di danno emergente e lucro cessante) il danno morale (rappresentato dalle sofferenze fisiche patite in conseguenza del reato). In ogni caso il danno deve essere direttamente collegato alla condotta tenuta dall’autore del reato.

Se il danno patrimoniale può essere risarcito per equivalente, attraverso la corresponsione di una somma di denaro pari all’entità del danno subìto, quello morale è risarcibile solo in via satisfattiva con l’attribuzione di una pecunia doloris, una somma che sarà proporzionata alla gravità del reato e all’entità del turbamento patito a causa dello stesso.

Il risarcimento del danno patrimoniale può avvenire anche per mezzo della restituzione che si riferisce proprio all’oggetto del reato e può realizzarsi con la riconsegna del mal torto o con la restitutio in integrum. La persona offesa non può avanzare pretese risarcitorie che sono, invece, di esclusiva spettanza del danneggiato.

Molto spesso accade che la figura della persona offesa e quella del danneggiato vadano a coincidere nella stessa persona (ciò in quanto il titolare del bene giuridico protetto dalla norma penale ha, in caso di lesione, sicuramente il diritto a chiedere un risarcimento dei danni, quantomeno di quelli morali). Vi sono tuttavia dei casi in cui il danneggiato non coincide con la persona offesa (si pensi all’uccisione violenta di un uomo. L’uomo morto è la persona offesa dal reato; gli eredi sono i danneggiati).

In ogni caso le due figure, quella di persona offesa e di danneggiato, rivestono ruoli distinti nel corso del procedimento. Il loro intervento avviene diversamente nelle varie fasi del processo.

Nella fase delle indagini preliminari è prevista la partecipazione della sola persona offesa (nella considerazione che il danneggiato non potrebbe far valere i suoi diritti risarcitori in questa fase embrionale del procedimento). Essa, tuttavia, non partecipa in qualità di parte bensì quale soggetto che si affianca al pubblico ministero per stimolarne l’attività e ottenere il rinvio a giudizio dell’imputato (a tal fine la persona offesa potrà presentare memorie, partecipare a determinati atti non ripetibili come gli accertamenti tecnici, indicare elementi di prova ecc.)

Nella fase processuale, invece, la situazione cambia radicalmente: la persona offesa può solo continuare a presentare memorie ed elementi di prova ma non può prendere parte attiva all’udienza preliminare e al dibattimento; il danneggiato, invece, può costituirsi parte civile, acquisendo tutti i diritti e gli obblighi spettanti alla parte processuale (articolo 76 e ss. del c.p.p.).