La perizia è un mezzo di prova finalizzato ad integrare le conoscenze del giudice con quelle di un esperto, che possono essere tecniche, scientifiche o artistiche.

Tale perizia, in particolare, adempie a tre specifiche funzioni (art. 220 co. 1):

  • svolgere indagini per acquisire dati probatori;
  • acquisire gli stessi dati selezionandoli e interpretandoli;
  • acquisire valutazioni sui dati assunti.

La perizia non è l’unico mezzo di prova che permette di raggiungere le finalità indicate dall’art. 220: il pubblico ministero e le parti private, infatti, possono avvalersi anche dell’opera di esperti fin dalla fase delle indagini preliminari (cosiddetta consulenza tecnica di parte). In linea di massima, quindi, si ritiene che il giudice, non potendo operare da solo valutazioni che presuppongano conoscenze tecniche, scientifiche o artistiche, si trovi di fronte ad un’alternativa:

  • utilizzare le valutazioni operate da un consulente tecnico;
  • disporre una perizia.

La perizia si caratterizza per essere un mezzo di prova particolarmente garantito: sin dalla fase del conferimento dell’incarico, infatti, si instaura un contraddittorio tra il perito ed i consulenti delle parti. Ciascun potere decisionale e valutativo, tuttavia, in ultima analisi compete al perito, che svolge una sorta di funzione para-giudiziale, dal momento che libera il giudice dell’incombenza di trovare una soluzione alla questione tecnica. Le parti possono soltanto cercare di dimostrare l’erroneità o la lacunosità della perizia.

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