Di regola la perizia è disposta a richiesta di parte (art. 220 co. 1), ma può essere disposta anche di ufficio nel dibattimento (art. 224 co. 1) qualora il giudice avverta la necessità di motivare la sentenza sulla base di un sapere specialistico che deve essere applicato ad un fatto provato.

Durante le indagini la perizia può essere svolta nella forma dell’incidente probatorio e quindi soltanto a richiesta del pubblico ministero e dell’indagato.

 L’orientamento giurisprudenziale che considera la perizia come una prova neutra non si considera accettabile. Tale orientamento, in particolare, si basa su due presupposti:

  • la neutralità discenderebbe dal fatto che in dibattimento la perizia può essere disposta dal giudice anche di ufficio. A questa tesi, tuttavia, possiamo opporre che la possibilità dell’iniziativa di ufficio non significa che le parti non possano ottenere un sindacato sul rigetto dell’ammissione del mezzo di prova da parte del giudice;
  • la neutralità discenderebbe dal fatto che è il giudice a scegliere il perito e che questi può essere ricusato. A questa tesi, tuttavia, possiamo opporre che non è decisivo il fatto che il perito sia un tecnico imparziale scelto dal giudice: la selezione dei dati, la scelta del metodo e l’applicazione del medesimo, infatti, sono operazioni dotate di alta discrezionalità e come tali devono essere controllate.

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