Il trattamento riservato dall’ordinamento alla criminologia è rappresentativo della generale apertura del sistema penale nei confronti delle conoscenze extragiuridiche. Il tema tocca propriamente il diritto processuale penale (ramo che disciplina il processo e più precisamente l’attività degli organi dello stato che stabilisce se la legge penale è stata violata e quale pena deve essere inflitta). La netta separazione dei due ambiti sostanziale e processuale appare accreditata dalla visione classica del processo come mero strumento per attuare la sanzione.

Il quadro empirico-sociale che fa da contesto all’esercizio della giustizia penale ha così come tangibile effetto di comprimere di fatto il principio costituzionale di presunzione di innocenza (art. 27). Connesso a ciò è anche lo scollamento tra tipicità e punibilità quale elemento del reato ulteriore e successivo rispetto alle tradizionali componenti della tipicità, antigiuridicità e colpevolezza. Il legislatore costituisce la fattispecie in modo non artificiale, il contatto con la realtà empirica dovrà essere valorizzato e non svigorito.

Ne consegue una migliore attitudine delle norme a fronteggiare i travagli applicativi destinati a emergere concretamente nelle aule giudiziarie. Il problema della identificazione delle basi empirico-criminologiche dei fatti del reato è strettamente collegato a quello dei mezzi probatori a disposizione de giudice per l’accertamento dei requisiti necessari a integrare il tipo delittuoso. La materia delle prove è lo snodo fattuale tramite cui il giurista si trova costretto a transitare per rendere vivente il diritto oggettivo.

Alle prove è dedicato l’intero libro III del codice di procedura penale. In sostanza sono oggetto della prova i fatti, la dimostrazione dei quali a opera delle parti o il loro accertamento da parte del giudice, tra cui quelli per l’affermazione o negazione della responsabilità penale e quelli riferiti alla puntualità dell’imputato. Il tema di prova non è costituito solo dai fatti principali ma anche da quelli secondari. La verifica della prova avviene attraverso l’elaborazione della prova diretta quando oggetto della prova sono gli elementi della fattispecie giudiziale ovvero della prova indiretta se il tema è costituito da circostanze indizianti.

Si ha poi un particolare tipo di prova detto perizia per cui si accetta il contributo di un tecnico, il perito. Il ruolo assegnato alla perizia nel processo penale rispecchia la verità ineludibile per cui la competenza esclusiva a decidere su limiti di ingresso del sapere spetta al giurista e al giudice spetta la valutazione del risultato peritale. L’attuale disciplina della perizia, introdotta nel 1988 con il nuovo codice di procedura penale presenta spiccate particolarità rispetto alla normativa del vecchio codice Rocco 1930.

Ora il giudice ha l’obbligo di disporre della perizia. Se pure il giudice continuerà a essere libero nella valutazione dei risultati dell’indagine peritale, dovrà avvalersi della disciplina della perizia. Novità di rilievo è poi l’art.220 c.p. riguardante la perizia criminologica. Esiste in sostanza una prevalente perplessità o contrarietà a svolgere con le forme della perizia l’esame tecnico della personalità anche per la dubbia scientificità di tale esame.

Il sostanziale fallimento infatti della collaborazione tra diritto penale e criminologia è ricondotta alla sfiducia del giurista nelle capacità delle scienze empirico-sociali a rispondere agli interrogativi della scienza giuridica.

Le eccezioni all’inammissibilità della perizia criminologica lasciano aperta la possibilità a tali indagini. Oltre all’ambito dell’esecuzione della pena una vistosa eccezione alle restrizioni previste dall’art.220 c.p. è nel vasto campo della giustizia minorile. Tra i molti tipi di criminologi quello che con maggior frequenza si trova ammesso a rendere i suoi servigi nell’ambito del processo resta tuttora il clinico.

Della criminologia clinica si segnala una crisi localizzata nella logica correzionale che si dice interferisca sistematicamente con la capacità di comprensione della realtà che si ha di fronte in quanto è guidata e motivata dal fine di liberarsi di quella realtà.

 

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