Ricognizione

La ricognizione consiste nel mezzo di prova mediante il quale ad una persona che abbia percepito con i propri sensi una persona o una cosa si chiede di riconoscerla individuandola tra altre simili. La ricognizione, in particolare, viene disposta quando occorre procedere al riconoscimento di persone (art. 213), di cose (art. 215), di voci, di suoni o di quanto altro possa essere oggetto di percezione sensoriale (art. 216). Il potere direttivo del giudice si manifesta sia al momento degli atti preliminari di ricognizione, sia nel corso della stessa.

Il giudice invita colui che deve eseguire la ricognizione (ricognitore) a descrivere la persona che ha visto indicando tutti i particolari che ricorda (art. 213 co. 1). Per garantire l’attendibilità dell’elemento di prova, peraltro, il giudice deve chiede al ricognitore:

  • se sia stato in precedenza chiamato a eseguire il riconoscimento;
  • se, prima o dopo il fatto per cui si procede, abbia visto, anche se riprodotta in fotografia o altrimenti, la persona da riconoscere;
  • se la stessa gli sia stata indicata o descritta.

Nel verbale deve essere fatta menzione degli adempimenti previsti e delle dichiarazioni rese (co. 2), il tutto a pena di nullità della ricognizione (co. 3).

Ricognizione di una persona

In assenza del ricognitore, il giudice dispone che siano presenti almeno due persone (cosiddetti distrattori) il più possibile somiglianti a quella sottoposta a ricognizione. Invita quindi quest’ultima a scegliere il suo posto rispetto alle altre persone, curando che si presenti nelle stesse condizioni nelle quali sarebbe stata vista dalla persona chiamata ad operare il riconoscimento. Nuovamente introdotto il ricognitore, il giudice gli chiede se riconosce taluno dei presenti, presupponendo che il ricognitore sappia che l’indiziato potrebbe anche non essere tra le persone presenti. Nel caso in cui il ricognitore affermi di riconoscere qualcuno, il giudice lo invita ad indicare chi abbia riconosciuto e a precisare se ne sia certo (art. 214 co. 1). Il verbale, a pena di nullità, deve menzionare le modalità di svolgimento della ricognizione molto dettagliatamente (co. 3): diversi studi di psicologia, infatti, confermano che l’inosservanza di tali regole (es. posizione delle persone sottoposte a riconoscimento) può compromettere l’attendibilità e l’utilità del risultato probatorio.

Qualora vi sia fondata ragione di ritenere che il ricognitore possa subire intimidazioni dalla presenza della persona sottoposta a ricognizione, il giudice dispone che l’atto sia compiuto senza che quest’ultimo possa vedere il primo (co. 2).

Ricognizione di una cosa

Quando occorre procedere alla ricognizione di una cosa, si osservano modalità analoghe a quelle esposte: il giudice, infatti, dispone che siano procurati almeno due oggetti simili a quello da riconoscere (art. 215).

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