L’art. 22 della legge n. 69 stabilisce che contro i provvedimenti che decidono sulla consegna della persona ricercata è possibile proporre ricorso per cassazione, anche per motivi di merito, entro dieci giorni da quando le parti hanno avuto conoscenza legale dei provvedimenti stessi.

Ciò significa che la corte di cassazione, se regolarmente investita con i motivi di impugnazione, può verificare, oltre agli eventuali vizi in procedendo:

  • l’esistenza dei presupposti legittimanti la decisione favorevole alla esecuzione del mandato
  • l’assenza dei motivi di rifiuto

Il ricorso in cassazione viene deciso in camera di consiglio entro 15 giorni dalla ricezione degli atti ed ha un effetto sospensivo sulla esecuzione della sentenza.

Legittimati all’impugnazione sono:

  • la persona interessata
  • il suo difensore
  • il procuratore generale presso la corte d’appello

La corte di cassazione, quale giudice di merito, ha ampi poteri di conferma o riforma della sentenza impugnata.

Il comma 6 dell’art. 22 legge n. 69 prevede anche l’ipotesi dell’annullamento con rinvio, che dovrà essere deciso dal giudice competente entro venti giorni dalla ricezione degli atti.

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