L’appello è il mezzo di impugnazione ordinario, mediante il quale le parti chiedono al giudice di secondo grado di controllare una decisione di primo grado che ritengono viziata per motivi di fatto o di diritto. L’appello, quindi, presenta le seguenti caratteristiche fondamentali:

  • l’appello è un gravame parzialmente devolutivo, nel senso che la cognizione del giudice di appello è limitata dai motivi dell’impugnazione;
  • l’appello è un’impugnazione a critica libera, non essendovi limiti alle censure che le parti possono rivolgere alla sentenza;
  • l’appello è uno strumento di controllo e non un nuovo giudizio, perché non presuppone necessariamente una nuova istruzione dibattimentale;
  • il giudice di appello, di regola, conferma o riforma la decisione impugnata, essendo piuttosto eccezionali i casi di annullamento;
  • l’appello è cartolare, dal momento che il giudice di appello legge gli atti probatori del giudizio di primo grado nei limiti delle richieste e dei motivi degli appellanti, senza di regola assumere prove. Il giudice, in sintesi, non ha contatto diretto con le fonti di prova.

L’appello viene deciso da un giudice diverso e di regola collegiale, il quale dispone di poteri di ufficio. Se i motivi di appello hanno criticato una questione attinente alla responsabilità dell’imputato, peraltro, il giudice di appello può prosciogliere se riconosce che il fatto non sussiste, che l’imputato non lo ha commesso, che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato oppure che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità.

Giudice competente (art. 596):

  • sull’appello proposto contro le sentenze del tribunale decide la corte di appello (co. 1);
  • sull’appello proposto contro le sentenze dalla corte di assise decide la corte di assise di appello (co. 2);
  • sull’appello contro le sentenze del giudice per le indagini preliminari in sede di giudizio abbreviato decidono, rispettivamente, la corte di appello e la corte di assise di appello a seconda che si tratti di reato di competenza del tribunale o della corte di assise (co. 3).
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