Per evitare che il processo penale comporti una svalutazione dell’immagine del minorenne agli occhi della comunità :

  • l’udienza dibattimentale si svolge a porte chiuse;
  • sono previste cautele per proteggere i minorenni dalla curiosità del pubblico nell’esecuzione dell’arresto e del fermo, nell’accompagnamento e nella traduzione;
  • è vietato pubblicare o divulgare notizie od immagini idonee a consentire l’identificazione del minorenne comunque coinvolto nel procedimento;
  • è previsto uno speciale casellario giudiziale al quale possono rivolgersi solo la persona a cui si riferiscono le iscrizioni e l’autorità giudiziaria;
  • è prevista infine la cancellazione delle iscrizioni relative alle condanne diverse da quelle a pena detentiva, al compimento del diciottesimo anno di età.

Tuttavia, per una protezione piena della personalità del minorenne coinvolto nella vicenda processuale non può essere sufficiente una tutela “in negativo” che si limiti a ridurre al minimo gli aspetti pregiudizievoli: è prevista infatti l’assistenza affettiva e psicologica al minorenne grazie alla presenza dei genitori o di altra persona idonea, indicata dal minorenne ed ammessa dal giudice che procede.

È inoltre assicurato il sostegno morale dei servizi minorili dell’amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza degli enti locali.

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