Regole dell’esame incrociato

L’esame incrociato si basa sul principio secondo cui la verità si conosce tanto meglio, quanto più spazio è lasciato alla dialettica tra le parti in conflitto. Perché tale sistema resti un metodo di ricerca del vero e non diventi uno strumento per intimidire, allarmare ed ingannare il testimone, il codice pone varie regole, valide per i momenti dell’esame diretto, del controesame e del riesame:

  • le regole per le domandesono le seguenti:
    • sono ammesse domande su fatti specifici (art. 499 co. 1), elemento questo che cerca di evitare che il testimone venga a riferire una lezione imparata a memoria.

La domanda deve avere ad oggetto fatti determinati e non apprezzamenti del dichiarante. Il deponente può fare apprezzamenti soltanto quando sia impossibile scinderli dalla deposizione dei fatti ;

  • sono vietate le domande nocive, idonee a minare la sincerità delle risposte in quanto intimidatorie o suadenti (co. 2);
  • sono vietate le domande che violano il rispetto della persona umana (co. 4), ossia che ledono l’onore o la reputazione del deponente. Nel controesame, tuttavia, il diritto alla prova prevale sul rispetto della persona. Qualora l’assunzione della prova possa causare un pregiudizio alla riservatezza dei testimoni ovvero delle parti private , quindi, il presidente dispone che il dibattimento si svolga a porte chiuse;
  • le regole per le rispostesono le seguenti:
    • il testimone ha facoltà di non deporre:
      • su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale;
      • su fatti coperti da segreto professionale;
      • su fatti coperti da segreto di ufficio o di Stato;
      • sui fatti di cui all’art. 197 bis co. 4 (procedimento connesso);
      • nei casi previsti dall’art. 199 quando è prossimo congiunto dell’imputato;
  • il presidente deve assicurare la genuinità delle risposte (art. 499 co. 6): spetta infatti a quest’ultimo il potere di escludere le domande vietate e, in generale, di vigilare che il contraddittorio si svolga correttamente.

 

 Testimonianza protetta del minorenne

Quando deve essere esaminato un testimone minorenne, il codice esclude l’esame incrociato, provvedendo a fornire una qualche protezione al dichiarante (art. 498 co. 4). L’esame del minorenne è condotto dal presidente dell’organo collegiale, al quale le parti possono chiedere di porre domande o di fare contestazioni al minorenne. Il presidente, peraltro, può avvalersi dell’ausilio di un familiare del minore o di un esperto di psicologia infantile.

Se una parte lo chiede o il presidente lo ritiene necessario, si devono applicare le ulteriori protezioni rafforzate previste dall’art. 398 co. 5 bis, richiamato dall’art. 498 co. 4 bis: le dichiarazioni devono essere documentate con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva e l’udienza può tenersi anche in un luogo diverso dal tribunale. Quando si procede per i reati di violenza sessuale o assimilati, l’esame del minorenne vittima del reato o del maggiorenne infermo di mente vittima del reato deve essere effettuato mediante l’uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico (co. 4 ter).

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