Testimonianza assistita

La l. n. 63 del 2001, riducendo l’area delle incompatibilità a testimoniare delle persone imputate in un procedimento connesso o collegato, ha introdotto nel nostro ordinamento l’istituto della testimonianza assistita (art. 197 bis). L’imputato, con l’assistenza obbligatoria del proprio difensore, viene sentito in forza del collegamento tra il reato che gli è addebitato e quello che è oggetto del procedimento per il quale è chiamato a deporre.

Il legislatore ha introdotto due categorie di testimonianza assistita:

  • una scatta dopo la conclusione del procedimento a carico dell’imputato collegato o connesso di qualsiasi tipo (art. 197 bis co. 1);
  • una scatta prima della conclusione del procedimento a carico dell’imputato collegato (art. 371 co. 2 lett. b) o connesso teleologicamente (art. 12 co. 1 lett. c). Tali soggetti, in particolare, possono deporre come testimoni se hanno reso dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilitĂ  di altri (art. 64 co. 3 lett. c). La compatibilitĂ  con la qualifica di teste, quindi, è limitata alla deposizione sui fatti altrui giĂ  dichiarati (art. 197 bis co. 2).

 Testimonianza assistita degli imputati giudicati

Questo tipo di testimonianza assistita viene resa dall’imputato dopo che la sentenza che lo riguarda è divenuta irrevocabile. L’imputato giudicato può sempre essere chiamato come testimone assistito in un procedimento collegato o connesso (cosiddetto imputato permanente), anche se non ha mai reso dichiarazioni su fatti altrui o non ha ricevuto l’avviso previsto dall’art. 64 co. 3 lett. c (art. 197 bis co. 1). Tale imputato, tuttavia, gode di almeno due privilegi:

  • non può essere obbligato a deporre sui fatti per i quali è stata pronunciata in giudizio sentenza di condanna nei suoi confronti, se nel procedimento originario aveva negato la sua responsabilitĂ  o non aveva reso alcuna dichiarazione (co. 4).
  • le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate contro di lui nel procedimento a suo carico, nel procedimento di revisione della sentenza di condanna ed in qualsiasi giudizio civile o amministrativo relativo al fatto oggetto dei procedimenti e delle sentenze suddette (co. 5).

Il codice, peraltro, richiamando l’art. 192 co. 3, stabilisce che le dichiarazioni dei testi assistiti sono utilizzabili soltanto in presenza di riscontri che ne confermino l’attendibilità (co. 6).

 La Corte costituzionale, intervenendo con la sent. n. 381 del 2006, ha stabilito che all’imputato assolto con sentenza irrevocabile per non aver commesso il fatto non si applica l’art. 197 bis, quanto piuttosto la classica disciplina del testimone: l’assoluzione irrevocabile con formula piena, infatti, proclama la totale estraneità del soggetto rispetto al fatto, resa ancor più stabile da principio del ne bis in idem, in base al quale il processo non può più essere riaperto.

 Testimonianza assistita prima della sentenza irrevocabile

Questo tipo di testimonianza assistita concerne soltanto l’imputato collegato o quello connesso teleologicamente, prima che nei suoi confronti sia intervenuta la sentenza irrevocabile (artt. 371 co. 2 lett. b e 12 lett. c). L’obbligo di deporre come testimone scatta in presenza di due presupposti:

  • l’imputato deve essere ritualmente avvisato che qualora renda dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilitĂ  di altri assume l’ufficio di testimone (art. 64 co. 3 lett. c);
  • una volta avvertito, l’imputato deve aver reso dichiarazioni su un fatto altrui, non essendo necessario che sia consapevole delle conseguenze derivanti dalle sue dichiarazioni.

L’imputato collegato o connesso teleologicamente si impegna a deporre secondo verità, sia pure limitatamene al fatto altrui già dichiarato. Tale imputato viene assistito obbligatoriamente da un difensore in ragione del collegamento tra il reato che gli è addebitato e quello che è oggetto del procedimento nel quale è chiamato a deporre.

 In merito all’inutilizzabilità contra se delle dichiarazioni rese nel corso dell’esame ed alla disciplina dei riscontri, vale la stessa regolamentazione esposta sopra in relazione ai testimoni assistiti giudicati (art. 197 bis co. 5 e 6).

Il legislatore, peraltro, ha riconosciuto al testimone assistito un particolare privilegio: ai sensi dell’art. 197 bis co. 4, infatti, tali testimoni possono non rispondere sui fatti che concernono la propria responsabilità in ordine al reato per cui si procede o per cui si è proceduto nei loro confronti. Dato che l’obbligo testimoniale è limitato ai fatti altrui già dichiarati, l’unico caso in cui l’escussione del teste assistito può inerire alla propria responsabilità è l’ipotesi nella quale le precedenti dichiarazioni vertano su fatti inscindibili. Quando i fatti sono inscindibili, quindi, la facoltà di non rispondere si estende inevitabilmente anche al fatto altrui. Se il teste assistito decide comunque di rispondere, tuttavia, scatta un obbligo di verità penalmente sanzionato.

 Carattere coattivo della testimonianza assistita

La dottrina si è chiesta se quella prevista dall’art. 197 bis sia una testimonianza volontaria o coatta. Alcuni ritengono che la testimonianza assistita sia volontaria per due motivi:

  • all’indagato sono dati gli avvisi che ha facoltĂ  di non rispondere ad alcuna domanda (art. 64 co. 3 lett. b) e che se renderĂ  dichiarazioni su fatti altrui, assumerĂ  l’ufficio di testimone (lett. c). Tali avvisi, tuttavia, sono dati nel momento in cui una persona viene sentita come indagato e non sempre questi è in grado di comprendere se ciò che dichiara possa comportare oggettivamente una responsabilitĂ  altrui. In ogni caso, una volta integrato il presupposto, l’imputato viene costretto a presentarsi come testimone assistito;
  • il testimone gode del privilegio contro l’autoincriminazione. Dato che tale privilegio può essere esteso a ciascun testimone, tuttavia, esso non può far diventare volontaria una testimonianza assistita, che come tale resta coatta.

In base alla l. n. 63 del 2001, in particolare, l’imputato collegato o connesso ex art. 12 lett. c viene costretto a diventare testimone assistito in un procedimento separato, potendo comunque accadere che diventi testimone anche nel proprio procedimento se questo viene riunito con quello connesso o collegato (art. 17).

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