Un discorso più ampio va fatto a proposto della tutela circa l’intimità della vita privata dell’individuo. È indubbio che la sfera di riservatezza della vita individuale e familiare è profondamente cambiata rispetto a pochissimi anni fa. Le ragioni sono da ricercare sia in una diminuita misura del rispetto dell’intimità, sia in un’accresciuta curiosità. Il diritto di ciascuno alla riservatezza viene violato e leso da fatti non produttivi per lo più di danni patrimoniali. Il nostro sistema ha cercato di apprestare una tutela volta ad impedire le lesioni prodotte dall’ingresso illecito nella sfera individuale dell’individuo o del gruppo familiare. L’ordine di tutela che il nostro codice appresta, agli artt. Da 6 a 9 sembra tuttavia inadeguata. Della riservatezza la Costituzione si occupa principalmente in due norme, l’art. 14 sull’inviolabilità del domicilio, e l’art. 15 sulla segretezza della corrispondenza, fanno seguito alcuni artt. del c.p. che ne puniscono l’abuso. È stato avvertito il contrasto tra l’affermazione del principio della riservatezza della vita privata e il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Ci si è chiesti, per es. a proposito della pornografia, se i mezzi volti a reprimerla costituissero un attentato alla libertà di espressione garantita dalla norma costituzionale. Un diritto incondizionato e senza limiti contro gli attentati alla privacy, non è previsto né prevedibile nei moderni sistemi di tutela della personalità. Un limite importante sembra rappresentato dal fatto della notorietà della persona e quindi della sua immagine come personaggio pubblico. Il grado dell’intimità e del riserbo in questi casi subisce una forte diminuzione d’intensità. La materia della riservatezza è tra quelle che maggiormente risente dell’inadeguatezza della norma. Il danno prodotto dalla lesione del diritto alla riservatezza consiste per lo più in un danno di natura morale, come il dolore, il fastidio, l’imbarazzo, l’irritazione, l’ira, l’offesa. La dottrina inizia in proposito a parlare di danno esistenziale. Tale danno risulta risarcibile secondo i criteri del danno patrimoniale solamente quando il fatto costituisce anche un reato, secondo la norma stabilita dall’art. 185 c.p.

Un’attenzione più marcata viene apprestata sul problema della segretezza delle cosiddett banche dati. Si pensi solo ad una specificazione particolare dell’accesso alle informazioni sulla persona costituito dalle informazioni genetiche. La legge 675/1996 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, ha finalità di approntare un’efficace sistema di controllo ed a riconsiderare l’intero problema della riservatezza. Il d.lgs. 196/2003 con cui è stato approvato il Codice in materia di protezione dei dati personali, dispone che chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano, riconoscendo l’esistenza nel nostro ordinamento di un diritto alla protezione dei dati personali. A tal fine il d.lgs. prevede che i dati personali siano trattati in modo lecito e secondo correttezza, che siano raccolti e registrati per scopi determinati e legittimi; che siano esatti e, se necessario, aggiornati, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti. Il codice prevede altresì che il trattamento dei dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici sia ammesso, fate salve le ipotesi di cui all’art. 24, solo con il consenso dell’interessato documentato per iscritto. Il consenso deve essere poi informato. L’art. 13 prevede che l’interessato sia informato oralmente o per iscritto circa le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati. Oggetto dell’informativa devono essere i diritti che il codice riconosce all’interessato. Tra questi il diritto di accesso, e il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati per motivi legittimi. L’interessato ha altresì il diritto di chiedere l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. alla tutela dei dati personali è preposto un Garante, al quale sono attribuiti poteri di natura amministrativa. L’art. 18 della legge afferma infine che chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento dei dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell’art. 2050 del c.c.

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