Sotto la generica oggettività giuridica della inviolabilità di domicilio, il codice comprende attualmente due distinte categorie di reati, ben differenziate per la specificità dei beni tutelati:

  • i delitti contro la libertà domiciliare, costituiti dalle figure della violazione di domicilio (art. 614) e della violazione di domicilio commessa da pubblico ufficiale (art. 615).

Il diritto di libertà domiciliare può essere definito come il diritto all’esclusività di presenza umana nella sfera privata domiciliare, comprendente la duplice facoltà di ammissione (ius admittendi) e di esclusione (ius prohibendi). Il domicilio, in particolare, costituisce la proiezione spaziale della persona umana e, quindi, l’ambito spaziale primario alla libera estrinsecazione della persona medesima. La tutela di esso, quindi, salvaguarda quel bisogno di pace interiore (cosiddetta pace domestica), di tranquillità, ricollegata al modo di essere privato, che altrui intrusioni non desiderate verrebbero a turbare (esclusività fisica);

  • i delitti contro la riservatezza domiciliare, costituiti dalle figure introdotte successivamente per fronteggiare le nuove tipologie di aggressione, rese possibili dal progresso tecnologico, delle interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis), dell’eccesso abusivo ad un sistema informativo o telematico (art. 615 ter), della detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso ai sistemi informatici o telematici (art. 615 quater) e di diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615 quinquies). La collocazione sotto l’oggettività giuridica di riservatezza del domicilio, se già si presenta non del tutto corretta per i reati di cui agli artt. 615 ter e quater, è stata operata a sproposito per il reato di cui all’art. 615 quinquies, la cui naturale collocazione sarebbe tra i delitti contro il patrimonio.

Il diritto di riservatezza domiciliare può essere definito come il diritto all’esclusività di conoscenza di ciò che attiene alla sfera privata domiciliare, nel senso che nessuno può prendere conoscenza o rivelare quanto di tale sfera il soggetto non desidera che sia da altri conosciuto: la riservatezza domiciliare, infatti, è l’elemento che maggiormente si ricollega al modo privato di essere (esclusività conoscitiva).

Nulla toglie alla validità di tale distinzione il fatto che la tutela della libertà domiciliare si traduca in una tutela indiretta anche della riservatezza domiciliare, comportando l’esclusione fisica di estranei nell’ambito spaziale domestico anche la preclusione per i medesimi della conoscenza e della divulgazione di quanto ivi avviene.

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