Giudice, storico e scienziato

Gli studiosi si dividono tra quanti ritengono che il giudice nel decidere assomigli di più allo storico e quanti vedono una maggiore somiglianza con lo scienziato. In generale, comunque, il giudice svolge un ragionamento differente da quello dello storico o dello scienziato:

  • storico: il compito dello storico è quello di ricostruire come si è svolto un fatto avvenuto nel passato che ha cessato di esistere. Essendo un fatto non ripetibile, esso può essere conosciuto soltanto attraverso le tracce (elementi di prova) che ha lasciato. Qualora non sia presente una prova rappresentativa (es. testimone oculare), lo storico utilizza la prova indiziaria (o critica);
  • scienziato: il compito dello scienziato è quello di esaminare un fatto ripetibile per ricavarne leggi della natura che ne regolano lo svolgimento. Lo scienziato, in particolare:
    • individua determinati fatti, studia i rapporti che intercorrono tra di essi e ne ricava leggi (conoscenza empirica);
    • formula ipotesi in base alle quali individua le cause, gli effetti e i rispettivi rapporti (metodo sperimentale).

Differenze tra giudice e storico:

  • mentre quella dello storico è libera, l’attività del giudice è vincolata da regole legali volte a garantire che la ricostruzione del fatto storico sia certa o altamente probabile;
  • lo storico ricostruisce un macroevento alla luce di responsabilità spesso collettive (es. culturali, sociali, economiche), mentre il giudice accerta un fatto singolo al fine di valutare la responsabilità penale (individuale) di una persona in relazione ad un’imputazione formulata non da lui ma da un organo di accusa;
  • mentre per lo storico il metodo di ricerca è libero (es. intercettazioni illecite, documenti contenenti dichiarazioni anonime), il giudice deve rispettare delle apposite normative volte a garantire che le prove raccolte siano credibili;
  • mentre lo storico non ha limiti di tempo, il giudice deve rispettare dei tempi prestabiliti fino alla sentenza irrevocabile e al conseguente formarsi del giudicato.

Differenze tra giudice e scienziato:

  • mentre lo scienziato osserva un fatto della natura, il giudice esamina un fatto umano avvenuto nel passato e, come tale, non ripetibile;
  • mentre il fenomeno fisico e chimico obbedisce a leggi uniformi, il singolo comportamento umano non è determinato da leggi;
  • mentre lo scienziato può dichiarare che al momento un problema non è risolvibile, il giudice deve prendere necessariamente una decisione.

Rapporti tra metodo storico e metodo scientifico

Specialmente nel processo penale dell’era tecnologica, accade di frequente che il giudice entri in contatto con il metodo scientifico nell’ammissione o nella valutazione di una prova (es. perito, consulente di parte). Al contempo, può anche accadere che lo scienziato entri in contatto con il metodo storico, cosa questa che avviene quando il fenomeno da esaminare è avvenuto nel passato.

In definitiva, quindi, i metodi di accertamento dei fatti sono fondamentalmente due, quello storico e quello scientifico. Il giudice li accoglie entrambi, ma solo nei limiti che gli sono imposti dal diritto:

  • deve permettere la verifica di credibilità della fonte e di attendibilità dell’elemento di prova;
  • deve rispettare il principio del contraddittorio;
  • non può sospendere il giudice pronunciando il cosiddetto non liquet.
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