Efficacia preclusiva della sentenza irrevocabile (ne bis in idem)

Il legislatore, come detto, vuole evitare che un imputato sia sottoponibile indefinitamente a successivi procedimenti penali che abbiano ad oggetto il medesimo fatto storico per il quale è stato condannato o prosciolto. Per evitarlo, l’art. 649 pone il principio dell’effetto preclusivo della sentenza irrevocabile (ne bis in idem). Si tratta evidentemente di un effetto meramente negativo: qualora un pubblico ministero inizi un nuovo procedimento per il medesimo fatto attribuito al medesimo imputato, il giudice ha l’obbligo di pronunciare sentenza di non luogo a procedere (udienza preliminare) o di proscioglimento per improcedibilità (dibattimento) (co. 2).

Il ne bis in idem, in sintesi, consiste nella regola in base alla quale nessuno può essere processato due volte per lo stesso fatto. Ai sensi dell’art. 649 co. 1, quindi, l’imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze .

Il divieto di un secondo giudizio è ricollegato alla presenza dei requisiti indicati dalla legge:

  • requisito soggettivo, dato dall’identità tra la personagiudicata e quella che si vorrebbe sottoporre a procedimento penale. Possono pertanto essere sottoposte a processo penale:
    • le persone diverse dall’imputato, anche se accusate di aver commesso il medesimo fatto storico sul quale si è formato il giudicato;
    • l’imputato in un procedimento definito con sentenza irrevocabile, che può essere sottoposto ad un altro procedimento per il medesimo fatto storico come responsabile civile o come civilmente obbligato per la pena pecuniaria;
    • requisito oggettivo, rappresentato dal medesimo fatto storico. Il divieto di un nuovo procedimento penale, peraltro, scatta non soltanto quando il fatto storico appare identico, ma anche quando il fatto storico è il medesimo, nonostante sia rappresentato differentemente: come precisa l’art. 649, infatti, l’imputato prosciolto o condannato con sentenza irrevocabile non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto se questo viene diversamente considerato per il titolo (definizione giuridica del fatto), per il grado (minore o maggiore gravità) o per le circostanze (aggravanti o attenuanti) .

La giurisprudenza ritiene che il medesimo fatto sussista soltanto se coincidono la condotta, l’evento ed il rapporto di causalità. Quando almeno uno dei predetti profili risulti diverso, quindi, il fatto può essere diversamente considerato in un nuovo procedimento penale a carico del medesimo imputato, con possibilità di un’ulteriore decisione.

Non operatività del ne bis in idem.

Ai sensi dell’art. 649 co. 1, l’effetto preclusivo non opera:

  • nel caso di sentenza che abbia dichiarato estinto il reato per morte dell’imputato, quando successivamente si accerti che la morte è stata erroneamente dichiarata;
  • quando una sentenza abbia prosciolto l’imputato per difetto di una condizione di procedibilità qualora successivamente tale condizione sopravvenga.

Occorre sottolineare che, qualora si verifichi un concorso formale di reati per la violazione di precetti distinti attraverso la medesima condotta, non opera la preclusione dell’art. 649 poiché il giudicato formatosi relativamente ad uno degli eventi giuridici cagionati non impedisce la possibilità di esercitare l’azione penale in merito all’altro.

Ad avviso della giurisprudenza, tuttavia, perché il medesimo soggetto possa essere sottoposto ad un nuovo procedimento in caso di concorso formale, occorre un’ulteriore condizione, ossia che il giudizio sul secondo evento sia compatibile logicamente con il primo (es. una sentenza irrevocabile accerta che il fatto non sussiste e successivamente si apre un secondo giudizio per un reato in concorso formale sul presupposto della sussistenza del fatto).

Principio di preclusione nella recente giurisprudenza

Occorre da ultimo aggiungere che la giurisprudenza ha interpretato il ne bis in idem come un principio generale dell’intero sistema processuale e ha ritenuto precluso un secondo giudizio in relazione al medesimo fatto attribuito alla stessa persona anche in presenza di un processo ancora pendente e non definito con sentenza irrevocabile.

Tale principio di preclusione, in particolare, viene attualmente considerato il baluardo da porre a presidio dei principi della ragionevole durata, dell’efficienza e dell’economia processuale.

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