Il codificatore del 1988 ha voluto aprire il titolo VII del libro I, dedicato al difensore, mettendo in risalto l’individuazione di due categorie di difensori, il difensore di fiducia e quello di ufficio.

L’art. 96 co. 1 dispone che il soggetto imputato ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia , potendolo fare (co. 2):

  • con dichiarazione verbale fatta all’autorità procedente da parte dell’imputato stesso;
  • con dichiarazione scritta consegnata all’autorità procedente da parte del difensore;
  • con dichiarazione fatta con lettera raccomandata all’autorità procedente.

Qualora l’imputato si trovi in stato di fermo, di arresto o di custodia cautelare, la nomina può essere fatta in queste stesse forme da un prossimo congiunto (co. 3).

L’art. 97 co. 1 dispone che qualora il soggetto imputato o un suo prossimo congiunto non provvedano alla nomina di alcun difensore di fiducia, l’imputato è assistito da un difensore di ufficio . Tale difensore viene scelto sulla base di elenchi gestiti dal consiglio dell’ordine forense (l. n. 69 del 2001). Il legislatore, volendo assicurare l’effettività di tale diritto, ha stabilito che, qualora la polizia giudiziaria, il giudice o il pubblico ministero debbano compiere un atto per il quale è prevista l’assistenza del difensore e l’imputato ne sia privo, devono contattare l’ufficio del consiglio dell’ordine forense per l’assegnazione del difensore d’ufficio (co. 3).

Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria devono domandare immediatamente la designazione di un nuovo difensore anche qualora il difensore di fiducia o quello di ufficio non si presenti (co. 4).

Analizzando la disciplina del difensore di ufficio, comprendiamo la portata del diritto di difesa nel nostro ordinamento. Esso, senza alcun dubbio, può essere annoverato tra i cosiddetti diritti indisponibili: partendo dal presupposto che i fatti possono essere accertati compiutamente soltanto in contradditorio, l’imputato non può rinunciare alle sue armi dialettiche, riposte principalmente nella figura del difensore.

L’imputato, comunque, continua a conservare due poteri fondamentali:

  • togliere effetto all’atto compiuto dal difensore (art. 99 co. 2);
  • nominare un difensore di fiducia, revocando quello d’ufficio (art. 97 co. 6).

Se questo non avviene, il difensore di ufficio, essendo gravato dal dovere di difesa (co. 5), ha diritto alla retribuzione ed alla stabilità.

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