Il difensore di fiducia dell’imputato

L’autodifesa è quel complesso di attività che l’imputato esplica personalmente per dimostrare l’inconsistenza dell’accusa a suo carico.

Il difensore dell’imputato viene chiamato a svolgere un ruolo più importante e più impegnativo. Egli è elencato nei soggetti processuali e il codice ha dedicato la disposizione   di   apertura   del   titolo   VII   al   difensore   di   fiducia   dell’imputato, riconoscendo a quest’ultimo il diritto di nominare non più di due difensori di fiducia.

Sono   possibili   tre   modi   di   nomina,   consistenti   nella   dichiarazione   orale   resa dall’interessato all’autorità procedente, in quella scritta consegnata alla medesima dal difensore e nel documento di nomina trasmessole con raccomandata. Non si tratta di ipotesi tassative, in quanto atto a forma libera. La nomina inoltre può anche essere fatta in via preventiva.

Il difensore deve essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge professionali per assistere e rappresentare l’imputato nel processo a suo carico, dovendosi ravvisare, in caso contrario, un vizio equiparabile all’assenza del difensore.

La prestazione del difensore è oggetto di contratto per la cui conclusione è necessaria l’accettazione sia pure implicita del nominato. La scelta dell’interessato deve essere libera, la nomina produce di regola i suoi effetti salvo che intervengano cause risolutive del rapporto contrattuale per tutto il processo di cognizione.

Vi è il divieto per gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e per tutti i dipendenti della polizia penitenziaria di dare consigli sulla scelta del difensore di fiducia.

Il difensore d’ufficio.

Qualora l’imputato non abbia nominato un difensore di fiducia o ne sia rimasto privo deve essere assistito da un difensore d’ufficio. Costui ha un ruolo sussidiario rispetto al difensore di fiducia, ma mentre quest’ultimo può rifiutare la nomina, il difensore d’ufficio ha l’obbligo di prestare il patrocinio, salvo giustificato motivo. Per poter essere iscritti nell’elenco dei difensori d’ufficio sono previsti dei requisiti: l’aver conseguito un’attestazione di idoneità rilasciata dall’ordine forense di appartenenza o, in alternativa, l’essere in grado di mostrare, con un’adeguata documentazione, di aver esercitato la professione nel settore penale per almeno due anni consecutivi.

L’architrave dell’istituto è costituita da un apposito ufficio, con recapito centralizzato, che deve essere istituito presso l’ordine forense del capoluogo di ogni corte di appello: questo ufficio fornisce sulla base di una selezione automatica, il nominativo del difensore d’ufficio. È però possibile derogare alla procedura informatizzata nell’ipotesi in cui la materia della notitia criminis riguardi competenze specifiche. Inoltre, casi di urgenza consentono la designazione di un difensore immediatamente reperibile. Per quanto riguarda la retribuzione del difensore d’ufficio, la persona sottoposta alle indagini viene tempestivamente informata del fatto che non le è consentito fare a meno del difensore, nonché del suo obbligo di retribuire il difensore d’ufficio, ove non sussistano le condizioni per essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il difensore d’ufficio si deve far carico della procedura esecutiva per il recupero del credito professionale nei confronti dell’assistito inadempiente, usufruendo anche dell’esenzione di bolli, imposte e spese; qualora dimostri che la procedura è stata infruttuosa, il difensore viene retribuito dallo Stato nella misura e secondo le modalità del patrocinio a spese dello Stato.

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