Nel testo originario del codice il principio di oralità era affermato in modo assoluto. Le dichiarazioni rese dal possibile testimone alla polizia giudiziaria, quindi, non erano utilizzabili in dibattimento. La Corte costituzione (sent. nn. 254 e 255 del 1992), tuttavia, ha risposto alle scelte del nuovo codice con un massimalismo di segno inverso: all’oralità ha infatti contrapposto il principio di non dispersione della prova raccolta prima del dibattimento.

Negli anni successivi si sono alternate prese di posizione di segno opposto, in particolare con riferimento alle dichiarazioni rese dagli imputati connessi. Il legislatore nel 1997 ha ritenuto di dover affermare il principio del contraddittorio nella formazione della prova, con conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni raccolte in segreto. La Corte costituzionale, viceversa, ha ritenuto sufficiente garantire il contraddittorio sulla prova formata unilateralmente nel corso delle indagini (sent. n. 361 del 1998).

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