Per garantire l’imparzialità del giudice nell’esercizio delle sue funzioni, sono previste alcune specifiche cause di incompatibilità, che si distinguono in:

  1. Incompatibilità assoluta: non possono esercitare le funzioni di giudice di pace
  • membri del Parlamento, consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali
  • ecclesiastici e ministri di qualunque confessione religiosa
  • coloro che ricoprono o abbiano ricoperto nei 3 anni precedenti alla nomina incarichi direttivi esecutivi nei partiti politici
  • coloro che svolgono attività professionale per imprese di assicurazione o banche oppure hanno il coniuge, convivente, parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività

Incompatibilità relativa: riguardano gli avvocati, i quali

  • non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense oppure nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado
  • non possono esercitare le funzioni di giudice di pace se esercitano la funzione forense dinanzi all’ufficio del giudice di pace al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Tale divieto è esteso agli associati di studio, al coniuge, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado.

La scelta dei giudici di pace spetta al CSM e la loro nomina è adottata con decreto del ministro della giustizia. A seguito della riforma, la proposta di nomina sarà formulata da un’apposita sezione autonoma dei giudici di pace, istituita in ogni consiglio giudiziario, composta da:

  • presidente della corte d’appello
  • procuratore generale presso la stessa corte
  • da 2 a 5 magistrati togati eletti dal consiglio giudiziario fra i suoi componenti
  • da 1 a 2 avvocati eletti dal consiglio tra i suoi componenti
  • da alcuni giudice di pace eletti, in numero variabile da 2 a 4, fra tutti e da tutti i giudici di pace del distretto, secondo un sistema di tipo proporzionale.

La procedura di nomina è arrivata al termine di un processo di selezione lungo e complesso, scandito in 4 fasi principali:

a) ammissione al tirocinio di un numero di cittadini interessati alla nomina non superiore al doppio del numero dei giudici di pace da nominare

b) espletamento di un periodo di formazione della durata di sei mesi sotto la direzione di un magistrato affidatario prescelto fra i magistrati di professione

c) formulazione di un giudizio di idoneità dei candidati che hanno terminato il periodo di tirocinio

d) predisposizione di una graduatoria dei candidati risultati idonei a seguito di una valutazione delle relazioni redatte dai magistrati affidatari alla fine del periodo di formazione

Una volta nominato, il giudice di pace rimane in carica 4 anni e al termine del mandato può essere confermato per un secondo e successivamente terzo incarico quadriennale, fermo restando il limite del raggiungimento del 75º anno di età. Il consiglio giudiziario deve esprimere un giudizio di idoneità sulla base della quantità del lavoro svolto e di un esame a campione delle sentenze e dei verbali di udienza.

Dopo la scadenza del terzo mandato non è più consentita un ulteriore nomina finché non sia trascorso almeno un quadriennio dalla cessazione del precedente incarico.

Per l’esercizio delle funzioni giudiziarie, la legge riconosce al giudice di pace alcune indennità commisurate alla quantità di lavoro effettivamente svolto, tra cui:

  1. indennità di € 36,15 per ciascuna udienza civile o penale e per l’attività di apposizione dei sigilli
  2. indennità di € 20 per ciascuna udienza avente ad oggetto i provvedimenti emessi ai sensi della disciplina legislativa sull’immigrazione
  3. indennità di € 56,81 per ogni altro processo assegnato, definito o cancellato dal ruolo
  4. Indennità di € 10,33 per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessa in materia civile e per ogni domanda di ingiunzione rigettata con provvedimento motivato
  5. indennità di € 10,33 per l’emissione di ciascuno dei procedimenti penali tassativamente previsti dalla legge
  6. indennità di € 258,23 per ciascun mese di effettivo servizio a titolo di rimborso spese per l’attività di formazione, aggiornamento e per l’espletamento dei servizi generali di istituto.

Nulla è dovuto per le cause cancellate che vengono riassunte e per le udienze complessivamente tenute oltre le 110 l’anno, nel cui computo non si considerano i provvedimenti emessi ai sensi della disciplina legislativa sull’immigrazione. Le indennità del giudice di pace non possono superare complessivamente l’importo di € 72.000 lordi annui.

Una particolare indennità aggiuntiva è riconosciuta ai giudici di pace che svolgono le funzioni di coordinatore: si tratta di un’indennità di presenza mensile attribuita per l’effettivo esercizio delle funzioni direttive e dunque spetta al coordinatore; essa è variabile a seconda delle dimensioni dell’ufficio.

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