Cognizione del giudice di appello

Ai sensi dell’art. 597 co. 1, l’appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti . Mentre in astratto l’appello devolve al giudice superiore l’intera causa, quindi, in concreto la cognizione del giudice superiore risulta essere limitata ai punti indicati dai motivi di impugnazione formulati dalle parti (tantum devolutum quantum appellatum). Occorre comunque precisare che oggetto del giudizio di appello non è il motivo quanto piuttosto il punto della decisione al quale il motivo si riferisce. Il giudice di appello, pertanto, nell’accertare la correttezza dell’operato del giudice di primo grado, non è obbligato a limitarsi alle prospettazioni effettuate dall’appellante.

Appello del pubblico ministero

Quando l’appellante è il pubblico ministero (art. 597 co. 2):

  • se l’appello riguarda una sentenza di condanna, il giudice, entro i limiti della competenza del giudice di primo grado, può dare al fatto una definizione giuridica più grave, mutare la specie o aumentare la quantità della pena, revocare benefici, applicare misure di sicurezza ed adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge;
  • se l’appello riguarda una sentenza di proscioglimento, il giudice può pronunciare condanna ed emettere i provvedimenti di cui al primo punto, ovvero prosciogliere per una causa diversa da quella enunciata nella sentenza appellata;
  • se conferma la sentenza di primo grado, il giudice può applicare, modificare o escludere, nei casi determinati dalle legge, le pene accessorie e le misure di sicurezza.

Appello del solo imputato (divieto di reformatio in peius)

Quando l’appellante è l’imputato, al giudice viene posto il divieto di riformulare in peius la sentenza appellata (art. 597 co. 3):

  • se l’appello riguarda una sentenza di condanna, il giudice di appello non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave . Entro i limiti dei motivi, tuttavia, il giudice di appello può dare al fatto una definizione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado;
  • se l’appello riguarda una sentenza di proscioglimento, il giudice di appello non può prosciogliere l’imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata né revocare benefici .

In caso di appello del solo imputato, il giudice di secondo grado ha la potestà di applicare di ufficio la sospensione condizionale della pena, la non menzione della condanna nel casellario giudiziale ed una o più circostanze attenuanti (art. 597 co. 5).

Se non sono impugnati tutti i punti della sentenza, la cognizione del giudice di secondo grado può estendersi ai punti legati da un vincolo di connessione essenziale di tipo logico con quelli impugnati (art. 597 co. 1). Ovviamente, quando sono appellanti tanto il pubblico ministero quanto l’imputato, essendo appellati tutti i capi di sentenza e tutti i punti di decisione, la cognizione del giudice è la più completa, comprendo sia i provvedimenti in peius (contra reum) sia quelli in melius (pro reo).

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento