Occorre a questo punto tener conto del bene oggetto dell’obbligazione, degli effetti della violazione e della fungibilità o meno della prestazione:

  • in caso di violazione degli obblighi di pagare una somma o degli obblighi di consegnare un bene mobile o immobile (obbligazioni fungibili), il titolare del diritto può conseguire il bene oggetto dell’obbligazione anche tramite la surrogazione di un terzo all’obbligato (esecuzione forzata);
  • in caso di violazione di obblighi di fare, occorre verificare in concreto la fungibilità o meno della prestazione:
    • in caso di prestazione fungibile, la condanna può essere attuata tramite la tecnica dell’esecuzione forzata;
    • in caso di prestazione infungibile, l’attuazione della condanna deve essere garantita dalla predisposizione di un adeguato sistema di misure coercitive dirette a premere sull’obbligato perché adempia spontaneamente.

Occorre comunque rilevare come tale distinzione si riveli spesso molto meno chiara di quanto non appaia in teoria (es. obbligo dell’imprenditore di effettuare le opere necessarie per la tutela della salute fisica dei lavoratori ex art. 2087);

  • in caso di violazione di obblighi di non fare (obbligazioni infungibili), può costituire oggetto di esecuzione forzata soltanto l’obbligo derivato di disfare, restituire o pagare. Una condanna ad adempiere un obbligo di non fare, quindi, presenta sempre i connotati della condanna inibitoria rivolta verso il futuro.

Risulta comunque opportuno distinguere a seconda che:

  • la violazione si sia concretata in un atto a efficacia continuata (es. licenziamento illegittimo): in questo caso l’oggetto della condanna consiste nell’obbligo derivato di disfare (obbligo di fare) che si attua tramite il ricorso all’esecuzione forzata o alle misure coercitive;
  • la violazione si sia concretata in un atto a efficacia istantanea ripetibile (es. turbative del diritto alla proprietà): in questo caso l’oggetto della condanna consiste non solo nell’adempimento degli obblighi derivati, ma anche nell’ordine di non ripetere la violazione (condanna inibitoria);
  • la violazione si sia concretata in un atto a efficacia istantaneo non ripetibile (es. atti di violazione del diritto di brevetto posti in essere prima dello scadere del diritto di esclusiva): in questo caso l’oggetto della condanna consiste soltanto nell’obbligo derivato dalla violazione dell’originaria obbligazione negativa e consistente, di base, nel risarcimento del danno.
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