L’art. 670 n. 2 dispone che il giudice può autorizzare il sequestro giudiziario di libri, registri, documenti, modelli, copioni e di ogni altra cosa da cui si pretenda desumere elementi di prova, quando è controverso il diritto alla esibizione o alla comunicazione ed è opportuno provvedere alla loro custodia temporanea . I presupposti per il rilascio della misura cautelare sono:

  • l’astratta idoneità del documento o di altro bene a fornire elementi di prova;
  • l’opportunità della custodia temporanea;
  • la sussistenza di una controversia sul diritto all’esibizione o alla comunicazione.

L’esatta interpretazione dell’art. 670 n. 2 è altamente problematica. Secondo l’interpretazione prevalente l’ordine di esibizione non sarebbe eseguibile coattivamente. L’inottemperanza all’ordine del giudice, al contrario, darebbe unicamente luogo al formarsi di un argomento di prova, qualora l’ordine ineseguito sia rivolto alla parte, e ad un’esigua sanzione pecuniaria, qualora l’ordine ineseguito sia rivolto al terzo. Dal momento che il sequestro giudiziario è eseguibile coattivamente ex art. 677, tuttavia, viene a crearsi un disarmonia evidente: qualora sussistano gli estremi della misura cautelare si riesce ad ottenere più di quanto in via generale sarebbe conseguibile in loro assenza. A detta di Proto Pisani, la contraddizione si risolve in questo modo:

  • a livello di processo a cognizione piena, l’inottemperanza all’ordine di esibizione:
    • qualora l’ordine sia rivolto alla parte, dà luogo ad un argomento di prova idoneo a consentire al giudice di ammettere i fatti rappresentati dal documento non esibito;
    • qualora l’ordine sia rivolto al terzo, consente l’esecuzione coattiva per imperium iudicis (interpretazione analogica dell’art. 255);
    • in caso di sequestro giudiziario di documenti ex art. 670 n. 2, il terzo custode cui siano stati consegnati documenti ha unicamente il compito di custodirli, ma non può essere egli stesso destinatario diretto dell’ordine di esibizione del giudice.
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