Occorre adesso soffermarsi sulle modalità attraverso cui le parti ed il giudice hanno la possibilità di rilevare l’incompetenza dell’ufficio giudiziario:

  • l’art. 38 anteriore alla l. n. 353 del 1990 scandiva tre disposizioni:
    • incompetenza per materia e per territorio inderogabile, rilevabile anche di ufficio, in ogni stato e grado del processo;
    • incompetenza per valore, rilevabile anche di ufficio, in ogni momento del processo di primo grado;
    • incompetenza per territorio derogabile, rilevabile solo su eccezione del convenuto nella comparsa di risposta o nel primo atto difensivo del giudizio di primo grado;
    • l’art. 38 successivo alla l. n. 353 del 1990 riduce le caselle a due:
      • incompetenza per materia, valore e territorio, rilevabile su eccezione del convenuto nella comparsa di risposta, con contestuale indicazione del giudice ritenuto competente (co. 1);
      • incompetenza per materia, valore e territorio inderogabile, rilevabile di ufficio non oltre la prima udienza di trattazione (co. 3);
      • la l. n. 69 del 2009 introduce una riforma inutile dell’art. 38, il quale attualmente prevede che le incompetenze per materia, valore e territorio vanno eccepite dal convenuto a pena di decadenza nella comparsa di risposta e che l’incompetenza per territorio inderogabile si ha per non proposta se non contiene l’indicazione del giudice che la parte ritiene competente. Si parla di modifica inutile perché l’incompetenza per valore, per materia e per territorio inderogabile restano rilevabili di ufficio entro la prima udienza di trattazione.
Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento