Se ne parla con riferimento:

– A controversie che sono di competenza di un giudice particolare in ragione del loro oggetto (es. competenza della corte d’Appello quale giudice di unico grado);

– Alla competenza per gradi, quindi con riferimento all’individuazione del giudice dell’impugnazione competente;

– All’ipotesi di incompetenza per territorio inderogabile.

Questa categoria della competenza funzionale è fuorviante poiché racchiude ipotesi eterogenee:

– La competenza della corte d’appello, quale giudice di unico grado, non altro è che una competenza per materia.

Esempio: la L. 218/’95 prevede l’automatico riconoscimento delle sentenze straniere per quanto riguarda l’effetto di accertamento. Se si vuole contestare la mancanza dei requisiti previsti dalla legge, allora bisogna instaurare un procedimento davanti alla Corte d’Appello. Ma questa è una competenza per materia.

L’efficacia esecutiva di una sentenza straniera non è riconosciuta automaticamente, bisogna instaurare un procedimento davanti alla Corte d’Appello del luogo in cui la sentenza deve essere eseguita. Anche questa è una competenza per materia.

– Se si guarda la competenza per grado, è un ipotesi di competenza interna;

– La competenza per territorio inderogabile è una competenza per territorio in cui la particolarità è l’inderogabilità.

Secondo quelli che sostengono che è una competenza funzionale, l’inderogabilità è posta a garanzia di un esercizio più facile o agevole delle proprie funzioni da parte del giudice. È un concetto sbagliato, poiché sempre la competenza per territorio, anche quella per territorio semplice, ha alla base il fatto di consentire che sia quel giudice ad esercitare le funzioni perché è più facile l’esercizio della giurisdizione da parte di esso.

Alla base di questa categoria non c’è un concetto unitario che sia comune a tutte le ipotesi che si vorrebbero far rientrare.

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