La competenza funzionale si fonda sulla convinzione che a valutare determinate controversie sia più idoneo un organo giurisdizionale rispetto ad un altro, in ragione delle funzioni a esso spettanti.

È ovvio, ad es., che il Consiglio di Stato sia funzionalmente competente quale giudice d’appello e l’appello non possa essere proposto ad altro giudice; analogamente è funzionalmente competente il Consiglio di giustizia amministrativa regione siciliana rispetto alle impugnazioni delle sentenze del TAR Palermo e del TAR Catania.

Altra ipotesi di competenze funzionale è quella relativa al giudizio di ottemperanza.

Recita infatti l’art. 37 l. TAR “i ricorsi diretti ad ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’autorità amministrativa di conformarsi, in quanto riguarda il caso deciso, al giudicato dell’autorità giudiziaria ordinaria, che abbia riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico, sono di competenza dei TAR quando l’autorità amministrativa chiamata a conformarsi sia un ente che eserciti la sua attività esclusivamente nei limiti della circoscrizione del TAR”.

L’ambito territoriale, quindi, individua il TAR competente. In realtà non si tratta di una competenza territoriale bensì funzionale in quanto la scelta del legislatore discende dall’esigenza di individuare il soggetto più opportuno chiamato ad operare per l’attuazione di una pronuncia giurisdizionale.

Art. 37 co. 2 l. TAR: “In ogni altro caso la competenza è del C.d.S.”.

Per quanto attiene, invece, il giudizio di ottemperanza nei confronti delle sentenze del G.A., sia TAR, C.d.S. che Corte dei Conti, la competenza è individuata attraverso un duplice criterio:

  • per le sentenze del TAR o del C.d.S.: ciascuno di questi organi giurisdizionali avrà competenza per l’esecuzione delle proprie pronunce.
  • per l’ottemperanza ai giudizi di altre autorità giurisdizionali amministrative come la Corte dei Conti si dovrà tenere conto della competenza territoriale dell’autorità giudiziaria che ha pronunciato la decisione.

Pertanto, nei confronti delle decisioni:

  1. delle sezioni regionali della Corte dei Conti: la competenza sarà dei TAR;
  2. delle sezioni centrali d’appello della Corte dei Conti: la competenza sarà del C.d.S.

In tutti i casi in cui il giudice d’appello conferma la sentenza di primo grado, l’ottemperanza è proposta, ai sensi dell’ultimo co. dell’art. 37, dinanzi allo stesso TAR che ha emesso la sentenza impugnata e confermata in appello.

Il Codice, all’art. 14, qualifica come competenza inderogabile la competenza per il giudizio di ottemperanza.

L’art. 113, invece, con riferimento al giudizio di ottemperanza, esplicita della regola giurisprudenziale secondo la quale ciascun giudice amministrativo è competente all’ottemperanza delle proprie pronunzie.

Ricorda, infine, che la competenza è del TAR anche per i suoi provvedimenti confermati in appello con motivazione che abbia lo stesso contenuto dispositivo e conformativo di quello di primo grado.

La novità concerne, invece, le sentenze del GIUDICE ORDINARIO o dei giudici per i quali non sia previsto il rimedio dell’ottemperanza o dei lodi arbitrali: in questo caso, infatti, competente è il TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza.

È mutata, perciò, la regola che in precedenza prevedeva che la competenza fosse determinata dalla sede dell’autorità amministrativa chiamata a conformarsi, anche se, tenuto conto delle regole di competenza territoriale quando convenuta in giudizio è una PA, probabilmente l’innovazione è meno profonda di quanto non appaia.

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