Il diritto fatto valere (petitum) viene normalmente individuato dall’attore nell’atto introduttivo del giudizio, mentre i fatti rilevanti ai fini dell’esistenza del diritto azionato sono:

  • i fatti costitutivi allegati dall’attore, che non possono mancare;
  • i fatti impeditivi, i fatti modificativi ed i fatti estintivi posti dal convenuto a fondamento delle eccezioni di merito, i quali, tuttavia, se non vengono allegati al giudizio, non impediscono al giudice di pronunciarsi sull’esistenza o meno del diritto fatto valere.

Qualora queste quattro categorie di fatti siano tutte allegate al giudizio, esse costituiscono punti pregiudiziali che il giudice deve necessariamente considerare per pronunciarsi sull’esistenza o meno del diritto fatto valere dall’attore.

I fatti rilevanti ai fini del diritto fatto valere possono essere:

  • meri fatti, che rilevano unicamente come fatti costitutivi, impeditivi, modificativi od estintivi del diritto fatto valere in giudizio (es. prescrizione);
  • fatti-diritti, che, oltre ad avere rilievo di fatti costitutivi, impeditivi, modificativi od estintivi del diritto fatto valere, sono a loro volta l’effetto di un’autonoma fattispecie (es. qualità di proprietario del convenuto ai fini del diritto al risarcimento dei danni ex art. 2054 co. 3).

Qualora sia allegato un fatto-diritto e sorga su di esso questione pregiudiziale, l’unico diritto su cui il giudice deve pronunciarsi è quello fatto valere dall’attore e non anche il fatto-diritto contestato. Di questo il giudice conosce solo incidenter tantum, a meno che una della parti proponga domanda di accertamento anche del fatto-diritto o sia la legge ad imporre tale accertamento.

Sintesi concettuale:

  • la domanda giudiziale individua il diritto sostanziale fatto valere in giudizio (petitum sostanziale) su cui il giudice è chiamato a pronunciarsi;
  • l’allegazione dei fatti costitutivi, impeditivi, modificativi ed estintivi rileva ai fini dell’accoglimento o del rigetto della domanda, ma non allarga l’oggetto del giudizio;
  • la cosa giudicata si forma sull’accertamento del diritto fatto valere in giudizio, a prescindere che nel processo siano stati allegati tutti i fatti giuridicamente rilevanti nella fattispecie;
  • i fatti giuridicamente rilevanti dedotti o meno nel processo non possono essere dedotti in un secondo processo allo scopo di rimettere in discussione il risultato del primo processo.
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