Mentre il principio della domanda concerne la messa in moto del processo, il principio di impulso di parte concerne la necessità o meno che la prosecuzione del processo sia retta da un costante impulso di parte. Se il principio della domanda deve sempre essere rispettato, quindi, quello dell’impulso di parte rappresenta un mera scelta di tecnica processuale. L’art. 181, ad esempio, tenendo conto del principio dell’impulso di parte, dispone che se nessuna delle parti compare all’udienza, il giudice fissa una nuova udienza, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti comparisce neanche alla nuova udienza, il giudice con ordinanza non impugnabile dispone la cancellazione della causa dal ruolo .

Alcune disposizione, tuttavia, hanno un diverso significato. Gli artt. 306 (rinuncia) e 629, ad esempio, consentendo alle parti costituite di provocare di comune accordo l’estinzione del processo, si pongono a metà strada tra il principio della domanda e il principio dell’impulso di parte, poiché sarebbe ben strana (censurabile ex art. 3 Cost.) una previsione che impedisse ad entrambe le parti di provocare la cessazione del processo in contrasto con quel potere di disposizione che esse conservano nonostante la pendenza del processo.

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