La giurisdizione e la competenza individuano il complesso di requisiti necessari per l’emanazione di provvedimenti validi da parte del giudice. Tali istituti sono riconducibili nella nozione di teoria generale di legittimazione, che si contrappone alla disciplina generale rappresentata dalla costituzione del giudice, che concerne, solo per citare alcuni esempi, i rapporti tra sede principale di tribunale e sedi distaccate, la composizione dei collegi giudicanti e l’assegnazione del giudice.

Questioni di giurisdizione nel nostro ordinamento sono unicamente quelle indicate dall’art. 37:

  • il difetto assoluto di giurisdizione (impossibilità assoluta della domanda) nei confronti della pubblica amministrazione, che si ha quando sia dedotto in giudizio un interesse di fatto giuridicamente non protetto dal nostro ordinamento;
  • il difetto di giurisdizione del giudice ordinarionei confronti di un giudice speciale:
    • il giudice ordinario rinviene direttamente nella Costituzione le norme dirette ad assicurarne l’autonomia e l’indipendenza (artt. 104 ss. Cost.);
    • il giudice speciale, non previsto dalla legge sull’ordinamento giudiziario, trova la sua indipendenza nelle norme di legge ordinarie e non in quelle costituzionali (art. 108 Cost.) (es. giurisdizione speciale amministrativa, giurisdizione della Corte dei conti, giurisdizione dei tribunali militari). L’art. 102 co. 2, dopo aver posto il divieto per cui non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali , prende espressamente in considerazione l’esigenza della specializzazione del giudice ed indica la strada da seguire nella istituzione presso gli organi giudiziari ordinari di sezioni specializzate (non giudici speciali) per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura (es. tribunale per i minorenni);
    • il difetto di giurisdizione del giudice italianoai sensi della l. n. 218 del 1995:
      • quanto all’ambito di giurisdizione italiana, l’art. 4 prevedeva che questa potesse essere convenzionalmente derogata a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero se la deroga era provata per iscritto e la causa verteva su diritti disponibili. Abrogato tale articolo, l’ambito di giurisdizione risulta delineato in questo modo:
        • la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio ex art. 77;
        • la giurisdizione sussiste se le parti l’abbiano convenzionalmente accettata e tale accettazione sia provata per iscritto;
        • nelle materie civili e commerciali, la giurisdizione italiana sussiste in base ai criteri speciali stabiliti dalla Convenzione di Bruxelles del 1968;
        • nelle altre materie la giurisdizione italiana sussiste in base ai criteri stabiliti per la competenza per territorio;
        • in materia di giurisdizione volontaria la giurisdizione sussiste quando il provvedimento richiesto concerne un cittadino italiano o un persona residente in Italia o quando esso riguarda situazioni o rapporti ai quali è applicabile la legge italiana;
        • in materia cautelare, la giurisdizione italiana sussiste quando il provvedimento deve essere eseguito in Italia o quando il giudice italiano ha giurisdizione nel merito;
  • quanto alla rilevanza della litispendenza internazionale, l’art. 7 prevede che quando, nel corso del giudizio, sia eccepita la previa pendenza tra le stesse parti di domande avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo dinanzi a un giudice straniero:
    • se il giudice italiano ritiene che il provvedimento straniero possa produrre effetto per l’ordinamento italiano, il giudizio viene sospeso;
    • se il giudice straniero declina la propria giurisdizione o se il provvedimento straniero non è riconosciuto nell’ordinamento italiano, il giudizio in Italia prosegue, previa riassunzione ad istanza della parte interessata.
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