Comprese nel IV libro, fra i procedimenti sommari figurano anche le norme processuali, artt. 703-705 cpc, dedicate alla tutela del possesso, che operano un richiamo alla tutela sostanziale delle azioni di reintegrazione e manutenzione nel possesso.

La peculiarità di questi procedimenti è fondata sull’esigenza dell’immediata realizzazione della tutela possessoria. Il possesso si risolve nell’ esercizio sulla cosa di poteri che corrispondono a un diritto reale: questa attività concreta, definita ius possessionis, si modella sui poteri ed il relativo esercizio spettanti al titolare di un diritto reale, ius possidendi .

Le azioni possessorie danno protezione al solo ius possessionis e quindi a colui che esercita effettivamente i poteri sul bene e si distinguono in 3 categorie:

  1. l’azione di reintegrazione: è data in reazione alla sottrazione, ancora in atto al momento di proposizione della domanda, che va presentata non oltre 1 anno dall’illecito, violenta o clandestina della materiale disponibilità del bene
  2. l’azione di manutenzione: concerne una molestia, una turbativa del possesso, ossia un impedimento alla sua piena esplicazione. Legittimato attivamente sarà il solo possessore legittimo, non anche il detentore, di immobili o di universalità di immobili e cioè colui che possiede in modo pacifico ed ininterrotto da oltre 1 anno, a condizione che il possesso non sia stato acquistato violentemente o clandestinamente: in tal caso, l’azione potrà essere proposta soltanto quando sia decorso 1 anno dal giorno in cui la violenza o la clandestinità sia cessata.
  3. l’azione di spoglio semplice: se lo spoglio è avvenuto clandestinamente, l’anno decorrerà dalla conoscenza della commissione dello spoglio. Legittimati alla proposizione di questa azione sono il possessore ed il detentore, salvo il caso che non detenga per ragioni di servizio o di ospitalità. La domanda di spoglio semplice è concessa alle stesse condizioni dell’azione di manutenzione, per la tutela dalla sottrazione che, tuttavia, non sia stata violenta o clandestina.
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