La tutela possessoria è affidata alle tre azioni dell’art. 1169 (azione di reintegrazione o spoglio), 1170 (azione di manutenzione) e 1170 ult. co. (azione di spoglio semplice) del codice civile.

Il codice di procedura civile, poi, pur collocando in apposito capo le azioni possessorie, ne richiama la funzione cautelare. Tali azioni sono tipiche, indirizzate alla tutela del possesso.

Solitamente si afferma che le azioni possessorie tutelino lo ius possessionis, ovvero la concreta attività di esercizio di poteri spettanti al titolare di un diritto reale, e non lo ius possidendi, cioè l’esercizio dei poteri connessi alla titolarità di un diritto reale. La prova del titolo è però necessaria per quelle particolari forme di possesso che si realizzano con la detenzione autonoma.

In ordine ai rapporti tra giudizio petitorio e possessorio, il possessore soccombe dinanzi alla pretesa del proprietario fatta valere con l’azione di rivendicazione. Nella controversia petitoria tuttavia la posizione del possessore risulta avvantaggiata in quanto se il proprietario non fornisce prova del suo diritto la domanda deve essere rigettata. In altri termini la posizione del convenuto è resa forte dal solo possesso, salvo che non abbia ammesso o fornito prova in ordine al riconoscimento della proprietà dell’attore.

L’azione di reintegrazione è concessa contro la sottrazione violenta o clandestina della materiale disponibilità di un bene. L’ipotesi sembra quanto mai improbabile, per questo la giurisprudenza costruisce l’ipotesi della sottrazione violente del bene come sottrazione contro la volontà, espressa o presunta, del possessore. Sembra che si abbia spoglio ogni volta che non vi sia stata una consegna volontaria del bene.

L’azione ex art. 1168 sembra assorbire quella derivante dallo spoglio semplice (cd. manutenzione recuperatoria) disciplinata dall’art. 1170 ult. co.

L’azione di reintegrazione può essere proposta dal possessore che abbia subito lo spoglio e dal detentore autonomo (ovvero che non detiene la cosa per ragioni di servizio o ospitalità). Secondo la giurisprudenza della Cassazione l’azione di reintegrazione assorbe quella di manutenzione perché la turbativa costituisce un minus rispetto allo spoglio.

Il legittimato passivo è l’autore dello spoglio, ma anche il terzo consapevole dell’avvenuto spoglio a cui sia passato il possesso del bene. La consapevolezza dello spoglio non sembra doversi richiedere al terzo che è succeduto nel possesso del bene, in quanto troverà applicazione la regole dell’art. 111 c.p.c. secondo cui la sentenza pronunciata nei confronti dell’autore dello spoglio spiega i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare.

Nell’ipotesi in cui il recupero non sia più possibile per ragioni giuridiche o naturali, l’azione sembra convertirsi in azione di danno.

L’azione di manutenzione spetta al possessore il cui possesso:

1) corrisponda all’esercizio di un diritto reale su beni immobili o universalità di mobili

2) duri da almeno un anno

3) abbia i requisiti del 2° co. Dell’art. 1170 c.c. L’azione è poi concessa al possessore che abbia acquistato in modo violento o clandestino, decorso un anno dal giorno in cui la violenza o clandestinità è cessata.

Legittimato passivo è l’autore della turbativa e in ogni caso chi sia in grado di ripristinare la situazione turbata.

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