Data la particolare natura della protezione possessoria, la tutela non viene offerta al possesso tout court, bensì alla lesione di esso ove caratterizzata da certe modalità. Quindi lo spoglio deve essere violento e/o clandestino per giustificare la reazione dell’ordinamento (art. 1168 c.c.). Quanto invece alle molestie e/o turbative è solo il possesso di immobili che può giovarsi della tutela offerta dall’azione di manutenzione con finalità di far cessare le molestie; in tal caso deve trattarsi di possesso oltreannale e non acquistato in modo violento e/o clandestino (art. 1170).
Analogamente è solo il possessore di immobili che potrà reagire contro uno spoglio che non sia effettuato con violenza o clandestinità (art. 1170 co.3, cd. spoglio semplice). Trattasi di una funzione recuperatoria svolta eccezionalmente dall’azione di manutenzione. Non si ritiene invece di dover concedere il rimedio possessorio ove la privazione del possesso, pur senza giusta causa, sia avvenuta con la volontà reale o presunta del possessore; ma tale rimedio torna invece ad essere concesso al possessore di immobili, segno evidente della maggior gravità di detto spoglio.
Ha avuto quindi un senso, in dottrina, la tesi secondo cui la protezione possessoria non ha riguardo all’interesse individuale del possessore ma ad altri obiettivi, quali la difesa della pace sociale e l’ordine pubblico. Ove si affermi che la ragione della difesa del possesso è la pace sociale, occorre convenire che la pace è un pericolo non solo quando si usa violenza nel privare altri del possesso ma anche quando si esercitano molestie o turbative nei riguardi di possessori di immobili, che abbiano acquistato il possesso da oltre un anno e in modo non violento o clandestino.