I criteri tramite cui individuare il giudice competente sono tre, il valore (considerazione monetaria dell’oggetto della domanda), il territorio (elementi spaziali della controversia) e la materia (considerazione dell’oggetto sotto profili diversi da quello monetario). I primi due hanno carattere generale mentre quello per materia ha natura speciale, applicandosi alle sole controversie il cui oggetto è considerato da un punto di vista diverso dalla sua trasformabilità in una somma di denaro. La competenza per materia, quindi, rende il più delle volte irrilevante il valore della controversia. Il risultato finale dell’indagine, cui si giunge considerando prima la materia (criterio speciale) e solo successivamente (eventualmente) il valore e il territorio (criteri generali), è l’individuazione del giudice naturale della controversia, dal quale il cittadino non può essere distolto se non per legge (art. 24 Cost.).

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