Il Regolamento CE n. 1896 del 2006, ha istituito un procedimento europeo di ingiunzione di pagamento, volto a «semplificare, accelerare e ridurre i costi dei procedimenti per le controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati».

Il procedimento, utilizzabile per il recupero di crediti pecuniari di uno specifico importo esigibili, non trova applicazione in caso di:

  • controversie relative alla responsabilità dello Stato per atti od omissione nell’esercizio di pubblici poteri, nonché relativi ai settori fiscale, doganale, amministrativo, della sicurezza sociale, ed ancora in materia di regime patrimoniale tra coniugi, testamenti, successioni, fallimenti e concordati
  • crediti derivanti da obblighi extracontrattuali a meno che siano stati oggetto di accordo tra le parti o vi sia stata ammissione del debito o riguardino crediti illiquidi risultanti da comproprietà di un bene

Il decreto ingiuntivo europeo dovrebbe costituire un mezzo supplementare e facoltativo per il ricorrente, il quale rimane comunque libero di avvalersi delle procedure nazionali, per ottenere rapidamente un titolo esecutivo eseguibile in tutti gli stati membri senza la necessità di ricorrere a procedimenti intermedi per il riconoscimento e l’esecuzione.

La competenza giurisdizionale ai fini della proposizione della domanda è determinata conformemente alle norme di diritto comunitario.

Tuttavia, qualora la domanda si riferisca ad un contratto concluso da un consumatore e ove il convenuto sia proprio il consumatore, sono competenti solo i giudici dello Stato membro in cui il convenuto è domiciliato.

La domanda di deve contenere l’indicazione:

  • degli estremi delle parti e dei loro rappresentanti
  • del giudice adito
  • dell’importo del credito richiesto ed il relativo fondamento
  • delle prove allegate a sostegno della domanda
  • dei motivi della competenza giurisdizionale ed il carattere transfrontaliero della controversia.

Il giudice adito valuta se la domanda proposta rientra nel campo di applicazione del regolamento, se abbia ad oggetto una controversia transfrontaliera nonché se sussista la sua competenza giurisdizionale. Ove la domanda non contenga i requisiti prescritti, il giudice, a meno che il credito sia manifestamente infondato e la domanda irricevibile, invita il ricorrente a completare o rettificare la stessa entro un termine prestabilito.

Se i requisiti di accoglimento della domanda sono soddisfatti solo in parte, il giudice può invitare il ricorrente ad accettare o rifiutare entro un termine prestabilito una proposta di ingiunzione di pagamento per un importo inferiore.

La mancata risposta alla proposta importa il rigetto dell’intera domanda, il quale, a prescindere dalle ragioni, non può formare oggetto di impugnazione, ma non impedisce al ricorrente di riproporre la domanda di ingiunzione europea o di avvalersi di qualunque altro procedimento anche di matrice nazionale.

Nel caso in cui siano viceversa soddisfatti i requisiti della domanda, il giudice emette l’ingiunzione di pagamento europea solo sulla base delle affermazioni fornite dal ricorrente e senza la possibilità di verificare la fondatezza delle stesse, la quale dovrà indicare al convenuto, in alternativa, la possibilità di:

  • pagare l’importo ingiunto
  • proporre opposizione entro 30 g. a pena di acquisizione di forza esecutiva dell’ingiunzione

Il convenuto, se ritiene di non dover pagare, può proporre opposizione nel termine suddetto contestando il credito senza tuttavia dover indicarne le ragioni.

Proposta opposizione, a meno che il ricorrente non abbia dichiarato nella domanda introduttiva di essere contrario al passaggio al procedimento ordinario in caso di opposizione, rinunciando così anticipatamente all’ingiunzione, il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello stato membro d’origine e si applicano le nonne di procedura ordinarie.

Scaduto il termine di 30gg e divenuta esecutiva l’ingiunzione di pagamento, è comunque possibile richiedere, in casi eccezionali, il riesame dell’ingiunzione. Ciò può accadere se:

  • la notifica non è stata effettuata in tempo utile a consentire al convenuto di presentare le proprie difese per ragioni a lui non imputabili
  • il convenuto non ha avuto la possibilità di contestare il credito a causa di situazioni di forza maggiore o di circostanze a lui non imputabili
  • l’ingiunzione risulta manifestamente emessa per errore o alla ricorrenza di circostanze genericamente definite come eccezionali.

In caso di riesame, se viene richiesta nel frattempo l’esecuzione dell’ingiunzione, il giudice competente dello Stato membro nel cui territorio l’esecuzione deve svolgersi, su istanza del convenuto, può alternativamente:

  • limitare il procedimento di esecuzione ai provvedimenti conservativi
  • disporre una cauzione
  • sospendere il procedimento di esecuzione, in presenza di circostanze eccezionali.

Quanto alle modalità di esecuzione dell’ingiunzione, il regolamento rinvia alla legge dello Stato membro nel cui territorio l’esecuzione deve avere luogo, prevedendo, tuttavia, che il giudice dell’esecuzione, su istanza del convenuto, potrà rifiutare di procedervi, quando l’ingiunzione di pagamento europea è incompatibile con una ingiunzione o decisione emessa anteriormente in altro Stato membro o in un paese terzo, purché abbia lo stesso oggetto, riguardi le stesse parti e possa essere riconosciuta nello stato membro in cui deve avere luogo l’esecuzione.

Il giudice dell’esecuzione non potrà in ogni caso mai procedere al riesame del merito del provvedimento.

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