Genericità o indeterminatezza dell’imputazione

Qualora accerti che il fatto addebitato non risulti enunciato in modo chiaro, il giudice ha il dovere di sollecitare il pubblico ministero a precisare l’imputazione con il meccanismo di cui all’art. 423. Tale adempimento costituisce un vero e proprio dovere in capo alla pubblica accusa: se il pubblico ministero non vi provvede, infatti, il giudice al momento della conclusione dell’udienza preliminare ha il potere di attestare il vizio dell’imputazione e di restituire con ordinanza gli atti al pubblico ministero (regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari) (extrema ratio).

Decreto che dispone il giudizio

Il decreto che dispone il giudizio è emesso nei casi nei quali il giudice dell’udienza preliminare non pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Sebbene l’art. 429 non indichi il quantum di prova necessario, questo si può ricavare a contrario dai criteri previsti per la sentenza di non luogo a procedere: il giudice, quindi, emette il decreto che dispone il giudizio quando gli elementi forniti dal pubblico ministero a sostegno della richiesta e le prove eventualmente raccolte fanno ritenere utile l’istruzione dibattimentale. Se rimane un dubbio sull’attendibilità e credibilità degli elementi di accusa o se questi sono contraddittori, il giudice può respingere la richiesta perché in casi del genere il dibattimento appare superfluo (potere di filtro).

Il decreto che dispone il giudizio svolge insieme due funzioni:

  • di decisione, ossia di accoglimento della richiesta formulata dal pubblico ministero. Il decreto che dispone il giudizio, tuttavia, non viene motivato, in quanto si vuole evitare il pregiudizio che deriverebbe all’imputato ove il giudice prima del dibattimento affermasse l’attendibilità degli elementi di prova a carico;
  • di ordine, ossia di citazione per il dibattimento. Il giudice, in particolare, precisa la data ed il luogo dell’udienza dibattimentale con l’avvertimento per l’imputato che, non comparendo, sarà giudicato in contumacia.
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