I due provvedimenti si differenziano profondamente perché il decreto ingiuntivo viene emanato inaudita altera parte, in assenza di contraddittorio anticipato, mentre la convalida di sfratto presuppone che l’intimato sia stato messo in condizione di contradditore. Da questo derivano tutta una serie di conseguenze:

  • l’opposizione al decreto ingiuntivo, presupponendo l’ormai avvenuta emanazione di un provvedimento decisorio, opera come una vera e propria impugnazione ordinaria che, se non proposta, rende immutabile il decreto e la statuizione in esso contenuta;
  • la mancata opposizione del conduttore intimato e convenuto ai sensi degli artt. 657 e 658, verificandosi in un contesto nel quale non è ancora stato emanato alcun provvedimento, non opera come preventiva rinuncia all’impugnazione e come implicita accettazione del provvedimento successivamente emanato.
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