Garanzie della consulenza tecnica

Data la sua particolare funzione probatoria, il codice prevede alcune regole che devono essere rispettate nello svolgimento della consulenza tecnica:

  • i potere del giudice di scegliere il consulente (art. 191), spesso tra soggetti iscritti ad albi speciali, di specificargli l’incarico demandatogli, di disporre la rinnovazione delle indagini e di sostituirlo per gravi motivi;
  • la particolare attenzione alla terzietà e all’imparzialità del consulente tecnico (es. giuramento ex art. 193, astensione e ricusazione ex art. 192);
  • il rispetto del principio del contraddittorio nello svolgimento della consulenza (artt. 194 c.p.c. e 90 disp. att.) e la possibilità per le parti di nominare propri consulenti tecnici.

Controllo del giudice sulla consulenza tecnica

La consulenza tecnica non vincola il giudice, il quale può discostarvisi di ufficio, utilizzando rilievi critici, o disporre la rinnovazione delle indagini e la sostituzione del consulente (art. 196). Il controllo del giudice sulla consulenza tecnica, tuttavia, non risulta in nessun caso pieno: il giudice, infatti, a causa del difetto del proprio sapere tecnico, non è in grado di ripetere l’attività percettiva-deduttiva svolta dal consulente. Il giudice, quindi, può controllare:

  • il rispetto delle regole formali del procedimento o del subprocedimento conclusosi con la relazione del consulente tecnico;
  • la motivazione della relazione (forma logica), con controllo analogo a quanto effettuato dalla Cassazione ai sensi dell’art. 360 n. 5 sull’accertamento compiuto dal giudice di merito, con in più il potere di disporre sempre la rinnovazione della consulenza e, in caso di gravi motivi, la sostituzione del consulente o la sua audizione in camera di consiglio.

Le uniche ipotesi eccezionali in cui il controllo sull’accertamento è pieno si hanno nei casi in cui il giudice sia egli stesso un tecnico (es. giudice speciale, sezioni specializzate).

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