In linea generale si esclude l’efficacia probatoria alla consulenza tecnica privata o stragiudiziale redatta da un tecnico incaricato dalla parte fuori dal processo. Anche nell’ipotesi estrema che il mutamento delle cose o dei luoghi o la morte di una persona non consenta più l’espletamento della consulenza, l’unico strumento utilizzabile risulta essere l’audizione del consulente di parte, con le apposite garanzie proprie della testimonianza.

Si pongono tuttavia dei problemi nelle ipotesi in cui organi tecnici della pubblica amministrazione svolgano operazioni di controllo e accertamento nelle quali i pubblici funzionari effettuino istituzionalmente percezioni e deduzioni di fatti e di tali percezioni diano conto in verbali che altro non sono se non perizie stragiudiziali, che si distinguono dagli accertamenti preventivi (art. 696) perché il consulente non è nominato dal giudice e perché il contraddittorio tra i controinteressati non è sempre rispettato. In tale ambito è necessario affermare l’efficacia di consulenze tecniche stragiudiziali, a patto che esse si formino nel contraddittorio tra le parti

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