Le parti possono nominare consulenti tecnici:

  • in relazione ad una perizia già disposta (art. 225);
  • al di fuori di una perizia (art. 233). In questo caso ciascuna parte può nominare i propri consulenti tecnici in numero non superiore a due (co. 1), fermo restando che la qualifica di consulente tecnico è incompatibile con quella di testimone (co. 3). Tali consulenti possono:
    • svolgere investigazioni difensive per ricercare nuovi elementi di prova;
    • conferire con eventuali informatori;
    • visionare il materiale che l’autorità giudiziaria ha posto sotto sequestro, previa autorizzazione (co. 1 bis).

La disciplina giuridica che regola gli istituti della perizia e della consulenza tecnica diverge e converge a seconda dei casi:

  • mentre il perito svolge indagini ed acquisisce risultati per conto del giudice, gli esiti delle operazioni tecniche (pareri o memorie) sono destinati a confluire direttamente nel fascicolo per il dibattimento e sono utilizzabili nella decisione finale;
  • mentre il perito assume l’obbligo penalmente sanzionato di far conoscere la verità (art. 226), nessun obbligo del genere è previsto per il consulente di parte;
  • l’oggetto della consulenza tecnica è identico a quello della perizia (art. 220);
  • lo strumento con il quale il consulente tecnico viene sentito in dibattimento, l’esame incrociato, è identico a quello previsto per il perito.
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