Esaurita l’istruzione, il giudice deve immediatamente invitare le parti a precisare le conclusioni ai sensi degli artt. 188 e 189 (abrogazione art. 110 disp. att. secondo cui giudice doveva fissare una nuova specifica udienza per la precisazione delle conclusioni). Emerge a questo punto la questione relativa al se la causa debba essere decisa dal giudice istruttore in funzione di giudice unico o invece dal tribunale in composizione collegiale:

  • se la causa deve essere decisa dal giudice istruttore in funzione di giudice unico, questi deposita la sentenza in cancelleria entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica (art. 281 quinquies). A questo modulo di decisione a trattazione scritta l’art. 281 quinquies co. 2 prevede come alternativo quello della decisione a seguito di trattazione mista. Se le parti chiedono che la causa sia discussa oralmente davanti al giudice istruttore, quindi, questi fissa l’udienza di discussione non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse occasionali .

Sempre nell’ipotesi in cui la causa debba essere decisa dal giudice istruttore in funzione di giudice unico, l’art. 281 sexies prevede che il giudice, in alternativa all’iter di cui sopra, possa ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un’udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione . Qualora il giudice opti per questa alternativa sarà obbligato all’immediata pronuncia della sentenza con lettura del dispositivo e della motivazione in udienza. La previsione della decisione immediata a seguito di una trattazione orale rinviene la sua origine in un parere del CSM del 1988 ( non è detto che ciò debba diventare la regola […] ma per una certa percentuale di processi di primo grado la novità potrebbe avere uno spazio pratico );

  • se la causa deve essere decisa dal tribunale in formazione collegiale, il giudice istruttore rimette la causa al collegio . Le parti hanno quindi sessanta giorni per depositare le comparse conclusionali e ulteriori venti giorni per depositare memorie di replica (art. 275 co. 1). Scaduto questo secondo termine, il collegio nella prima camera di consiglio fissata ex art. 113 disp. att. delibera la decisione e la sentenza viene depositata in cancelleria. Nel deliberare le conclusioni, comunque, ciascuna delle parti può chiedere che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio (co. 2). In tal caso il presidente del collegio provvede fissando con decreto la data dell’udienza di discussione, da tenersi entro sessanta giorni (co. 3).

Con tale disciplina la l. n. 353 del 1990 ha, come regola, soppresso l’inutile farsa costituita dall’udienza collegiale destinata a scomodare giudici e difensori unicamente per ascoltare la formula di rito del passaggio in decisione. Al tempo stesso, tuttavia, ha conservato la possibilità che l’udienza di discussione vi sia ogniqualvolta anche solo una delle parti manifesti seriamente la volontà di discutere oralmente la controversia innanzi al collegio.

Rilievi conclusivi:

  • la soppressione dell’udienza di discussione come regola non sembra in grado di per sé sola di eliminare i motivi che erano dietro la prassi diffusa in molti tribunali di fissare l’udienza collegiale a vari anni dalla precisazione delle conclusioni;
  • il modello predisposto dalla l. n. 353 del 1990 sembra nel senso di favorire che il procedimento si svolga in modo concentrato sotto la vigile direzione del giudice;
  • il vero collo di bottiglia del processo dovrebbe essere costituito non dalla fase decisoria, bensì dall’entità del differimento della prima udienza di trattazione ex art. 183: solo in questo punto del procedimento la sproporzione tra magistrati addetti e numero delle cause potranno legittimamente agire nel senso di determinare una pausa di attesa
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