Questo schema si verifica quando sussistono molteplici rapporti giuridici distinti, correnti tra soggetti diversi, che hanno la loro fonte nel medesimo fatto costitutivo (es. diritti al risarcimento dei danni collegati tra loro dalla circostanza di trovare parte della loro fonte nel medesimo fatto illecito altrui). In tali ipotesi di connessione per identità della causa petendi, il legislatore prevede il simultaneus processus ex art. 103, che disciplina in via generale il cumulo originario di cause proposte tra parti diverse. Nell’ipotesi in esame, l’esigenza di armonia dei giudicati, in quanto mero coordinamento tra accertamenti sulla causa petendi effettuati incidenter tantum e non con autorità di cosa giudicata, è destinata a soccombere di fronte all’esigenza di evitare ritardi nella trattazione o nella decisione delle cause cumulate.

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