La competenza per materia è stabilita secondo la natura della causa, senza riguardo al valore.

Il Giudice di pace è competente, qualunque sia il valore:

a. per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi (7, comma IV, n. 1);

  1. per le cause relative alla misura ed alle modalità d’uso dei servizi di condominio di case (7.4, n. 2);
  2. per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità (7 [Competenza del giudice di pace], comma IV, n. 3).

Il Tribunale è esclusivamente competente (9 [Competenza del tribunale], comma II):

a. per le cause in materia di imposte e tasse;

  1. per le cause relative allo stato ed alla capacità delle persone e ai diritti onorifici;
  2. per la querela di falso;
  3. per l’esecuzione forzata;
  4. per le controversie individuali di lavoro (413: Giudice competente). In seguito alla riforma operata col d. lgs. 80/1998 tale competenza si estende alle controversie di pubblico impiego, prima attribuite alla giurisdizione esclusiva dei giudici amministrativi.

Occorre poi ricordare che al Tribunale spettano tutte le competenze per materia che erano del pretore anche se non espressamente detto dalle singole norme (così dispone l’1 d. lgs. 51/1998, che ha soppresso le Preture).

Corte di appello in unico grado. Si deve inoltre ricordare la presenza di casi eccezionalissimi, nei quali la competenza è attribuita in primo grado alla Corte d’appello: sono questi i casi del riconoscimento ed attuazione delle sentenze straniere ai sensi del 67 l. 218/1995, di concessione dell’exequatur a sentenze straniere e di opposizione ad exequatur; delle controversie previste dal 33, comma II della l. 287/1990 (c.d. legge antitrust).

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