Sicuramente non è esatta per Gallo l’opinione per cui la legge darebbe la sua stessa forza alle regole secondarie richiamate nel disposto penale: infatti in questo caso, un’altra norma secondaria non potrebbe abrogare la legge, ma solo un’altra legge. Ci sono poi delle posizioni dottrinali che cercano di dare al principio di riserva relativa un contenuto che non vanifichi assurdamente l’esigenza dell’intervento della legge in materia penale. Si vuole evitare che la riserva assuma tratti da svuotare praticamente di ogni significato il principio stesso: ciò avverrebbe se una sola legge delegasse il potenziale esecutivo a configurare fatti di reato e sanzioni a mezzo di regole secondarie. Ora partendo dal discorso della riserva relativa, si potrebbe dire che la regola secondaria potrebbe specificare più dettagliatamente la struttura dell’illecito o la misura della sanzione criminale.

Posizioni che muovono sul carattere assoluto della riserva. Questa corrente ritiene che la legge (e non la fonte secondaria) deve delineare l’intera fattispecie e che non può quindi rinviare a fonti normative diverse per integrare la disciplina da essa posta. Da queste premesse però si arriva alle stesse conclusioni di chi sostiene un regime di riserva elastica ex 25 Costituzione. Perché c’è questa discrasia tra premessa e conclusione? Innanzitutto la legge va considerata come unica fonte normativa del disposto penale, ma ciò non implica la illegittimità del rapporto regola primaria-regola secondaria nelle ipotesi che stiamo esaminando: qui la regola secondaria rivelerebbe come presupposto di fatto del disposto penale (non come fonte giuridica) ossia come presupposto di applicabilità del precetto penale. Secondo Gallo però in questo modo la legge rinuncia all’esigenza che sia essa a segnar i confini tra ciò che è e ciò che non è illecito penale. Un esempio è 388 C.P.: la sentenza di condanna da cui nascono obblighi civili e questa sentenza di condanna appare atto normativo (senza astrattezza/generalità) e vieta il compimento sui propri o altrui beni di fatti fraudolenti nonché l’elusione di un provvedimento del giudice civile concernente (esempio: misure a difesa della proprietà). Infine però, anche le più recenti e contenute prese di posizione al riguardo si fermano davanti a soluzioni che escluderebbero la possibilità d’un apporto della fonte secondaria così da specificare tecnicamente elementi del fatto già ipotizzato dalla legge che prevede il reato.

Ricordiamo le seguenti ipotesi viste alla pagina Fonti di produzione e fonti di cognizione

A) la legge affida al regolamento la determinazione concreta di alcune note costitutive dell’illecito previsto;

B) la legge non delinea nessuna fattispecie criminosa, limitandosi a qualificare come reato la trasgressione di uno qualsiasi dei disposti che emanerà il regolamento;

C) la legge rimette al regolamento la facoltà di stabilire quali tra i comportamenti da esso disciplinati saranno penalmente rilevanti.

È frequente in dottrina l’affermazione che la ratio della riserva ex 25 è quella della certezza del diritto. In pratica, la tendenza è quella di ritenere la legittimità dell’ipotesi A: questa ipotesi deve esser ammessa perchè la legge permetterebbe ai destinatari di conoscere preventivamente ciò che è lecito o illecito conformemente alla ratio della riserva. Gallo invece vuole dimostrare che i tre casi non possono esser separati, che la riserva ex 25 2° è assoluta ma su base di una ratio diversa rispetto a quella della certezza del diritto, che le leggi che rinviano a regolamenti futuri sono illegittime. Secondo Gallo identificare certezza del diritto con la riserva posta dal 25 va incontro all’obiezione che, se questa è la ragione della disciplina, essa non è davvero garantita neppure nell’ipotesi A. Oltre a ciò, se la legge rinvia a un regolamento futuro, finchè quest’ultimo non sarà emanato non si potrà conoscere davvero qual è il comportamento penalmente sanzionato: a ciò si può obiettare che la legge troverà applicazione solo dopo l’emanazione del regolamento. Questo argomento vale sia per A che anche B e C; così la certezza del diritto sarebbe fatta salva: quindi la riserva dovrebbe esser relativa e le 3 ipotesi di rapporto legge/regolamento sarebbero tutte valide. Ma la certezza è soddisfatta anche se i disposti sono tutti regolamentari: l’unica condizione per cui il fine della certezza sia raggiungibile è che la regola giuridica trovi applicazione solo per fatti posti in essere dopo l’entrata in vigore della regola (non importa quindi la natura della regola secondaria o primaria). Per Gallo allora si può concludere dicendo che ogni volta che il potenziale legislativo si spoglia del monopolio attribuitogli per delegarlo al potenziale regolamentare, esso rinuncia all’esercizio della funzione cui è investito in forza del principio della riserva. Ogni ipotesi di rapporto legge/regolamento futuro è in contrasto con la regola della riserva di legge: quindi illegittimo.

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