Vanno considerati obblighi di garanzia tre tipi di obblighi di agire:

  • gli obblighi di protezione di determinati beni contro tutte le fonti di pericolo, i quali presuppongono un particolare legame giuridico tra garante e titolare del bene.

Tali sono gli (1) obblighi previsti dal diritto di famiglia (es. dei genitori/ tutori di tutelare la vita e l’incolumità dei figli minori e pupilli contro eventi naturali, dei genitori di proteggere l’intangibilità sessuale dei figli minori e pupilli) e gli (2) obblighi previsti in rapporto al ruolo sociale svolto dal garante (es. dei dipendenti dell’amministrazione penitenziaria a proteggere la vita e l’incolumità dei detenuti ed internati).

  • gli obblighi di controllo di determinate fonti di pericolo per proteggere tutti i beni ad esse esposti, i quali presuppongono che tali fonti cadano sotto i poteri giuridici di signoria del garante. Tali sono, ad esempio, gli (1) obblighi dei proprietari di adottare le misure impeditive di danni a persone o a cose altrui.
  • gli obblighi di impedimento dei reati di soggetti sottoposti ai poteri giuridici impeditivi del garante, che altrimenti risponde di concorso nel reato non impedito. Tali sono gli (1) obblighi dei titolari di un potere di educazione, istruzione, cura e custodia di impedire i fatti dannosi dei figli minori, degli scolari, degli apprendisti, degli infermi di mente e dei sottoposti alla loro vigilanza, gli (2) obblighi degli amministratori di una società e gli (3) obblighi degli appartenenti alle forze dell’ordine di impedire gli altrui reati.

Non appare recepibile la distinzione civilistica tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato, e questo perché gli obblighi penali di garanzia sono sempre di risultato, parlando l’art. 40 co. 2 di obbligo di impedimento dell’evento. Al contrario, va distinto a seconda che l’evento si verifichi:

  • nonostante il compimento dell’azione impeditiva idonea, ovvero di quell’azione che, se tenuta, avrebbe con certezza o elevata probabilità impedito l’evento, caso in cui l’evento non è imputabile al garante.
  • per omissione della condotta impeditiva idonea e possibile, caso in cui, al contrario, l’evento è imputabile al garante della causalità omissiva.

Quanto all’evento da impedire, esso è costituito dall’evento naturalistico che l’obbligo di garanzia mira ad impedire, e da nessun evento diverso da questo (es. il custode che non adempie all’obbligo di chiusura delle finestre per impedire i furti non risponde della morte della persona che precipita da una di tali finestre).

Per evitare le non infrequenti confusioni tra causalità attiva ed omissiva, va precisato che esse si pongono in rapporto di alternatività, ossia di esclusione reciproca:

  • si ha sempre e soltanto causalità attiva nei casi di azione pericolosa, anche se con connesso obbligo di diligenza.
  • si ha sempre e soltanto causalità omissiva nei casi in cui il soggetto non pone in essere alcuna azione pericolosa, ma è gravato dall’obbligo di garanzia, da lui inosservato per omesso impedimento dell’evento dannoso.
  • si ha la priorità della causalità attiva nei casi in cui sull’autore dell’azione pericolosa gravi un obbligo di garanzia. Pur venendosi ad innestare sul divieto di cagionare l’evento anche l’obbligo di impedirlo, quindi, l’imputazione è sempre di causalità attiva.
  • si ha una deroga alla priorità della causalità attiva a favore dell’omissiva nei casi di mutato atteggiamento psicologico, avendo il soggetto posto in essere un’azione pericolosa, scusabile o colposa, e non avendo poi impedito l’evento, rispettivamente, per colpa o per dolo.
Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento