L’art. 11 co. 1 stabilisce che <<i delitti o le contravvenzioni che consistono nella produzione di un evento si considerano commessi per omissione solo quando il mancato impedimento dello stesso, violando uno speciale dovere giuridico, equivale alla sua causazione>>:
- l’omissione deve essere causale rispetto al risultato descritto dalla fattispecie. Tale nesso causale deve quindi essere escluso laddove si debba concludere che l’evento si sarebbe ugualmente verificato;
- sono convertibili in reati omissivi solo i reati causalmente orientati puri (es. omicidio), con esclusione quindi di tutti gli altri reati in cui, accanto all’evento, il legislatore descrive una particolare modalità (commissiva) della condotta;
- il riferimento ad uno <<speciale dovere giuridico>> testimonia la ricezione della distinzione tra inosservanza di un generico obbligo di attivarsi (es. l’obbligo di impedire i reati per le forze dell’ordine) e l’inosservanza di un dovere particolare, la cui specificità denota l’esistenza di un vero e proprio obbligo di garanzia nei confronti del bene protetto.
L’art. 11 co. 2 dispone anche che <<l’omissione è equiparata all’azione quando esiste uno specifico obbligo legale o contrattuale di agire e quando colui che omette ha creato, con una precedente azione od omissione, una situazione pericolosa per il bene giuridicamente protetto>>. Con tale indicazione il legislatore dimostra di voler coniugare un’impostazione funzionale degli obblighi di garanzia con una rigorosa individuazione delle fonti formali dell’obbligo, al fine di rendere pienamente compatibile con il principio di legalità la scelta effettuata dal co. 1.