Le pene accessorie sono misure afflittive che comportano una limitazione di capacità, attività o funzioni, oppure accrescono l’afflittività della pena principale. Si contraddistinguono per i caratteri:

  • della automaticità, dato che di regola conseguono di diritto alla condanna per la pena principale (art. 20).
  • della indefettibilità, dato che ad esse non si estende la sospensione condizionale della pena principale.
  • della temporaneità, se la loro durata è fissata dalla legge, o della perpetuità, se essa è uguale a quella della pena principale inflitta (art. 37). Tale durata, tuttavia, in nessun caso può oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna specie.

Le pene accessorie previste dal codice sono:

  • l’interdizione dai pubblici uffici (delitti), che priva il condannato di ogni diritto politico, di ogni pubblico ufficio o incarico di pubblico servizio, di ogni ufficio attinente alla tutela o alla cura, dei gradi e dignità accademiche, dei titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, di ogni diritto onorifico e della capacità di assumere e acquistare qualsiasi diritto (art. 28 co. 2). Tale interdizione può essere:
    • perpetua, se consegue alla condanna all’ergastolo, alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni o alla dichiarazione di abitualità, professionalità o tendenza a delinquere (art. 29).
    • temporanea (cinque anni), se consegue alla condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni (art. 29) o alla condanna per un delitto realizzato con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione o al pubblico servizio (art. 31).
  • l’interdizione dall’esercizio di una professione o arte (delitti), che consiste nella privazione della capacità di esercitare, durante l’interdizione, un professione, arte, industria, commercio o mestiere per cui è richiesto uno speciale permesso (o licenza) dell’Autorità, ed importa la decadenza del permesso (o licenza) ottenuto (art. 30 co. 1).

Tale interdizione, conseguente alla condotta per delitti commessi con abuso di una professione, arte, industria, commercio o mestiere, oppure con violazione dei doveri ad essa inerenti, non può avere una durata inferiore ad un mese, né superiore a cinque anni (co. 2).

  • la sospensione dell’esercizio di una professione o arte (contravvenzioni), che, a differenza dell’interdizione, non comporta la decadenza del permesso (o licenza), ma solo l’incapacità durante la sospensione di esercitare l’attività (art. 35 co. 1).

Tale sospensione, conseguente alla condotta per contravvenzione commessa per abuso della professione, arte, industria, commercio o mestiere, oppure con violazione dei doveri ad essa inerenti (se pena inflitta non è inferiore ad un anno), non può avere una durata inferiore a quindici giorni o superiore a due anni (co. 2 e 3).

  • l’interdizione legale (delitti), che comporta la perdita della capacità di agire, applicandosi al condannato interdetto le norme civili per l’interdizione giudiziale in ordine alla disponibilità e amministrazione dei beni e alla rappresentanza negli atti relativi (art. 32).

Tale interdizione consegue alla condanna all’ergastolo o alla reclusione non inferiore a cinque anni.

  • l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e imprese (delitti), che priva il condannato della capacità di esercitare, durante l’interdizione, l’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale, e ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell’imprenditore (art. 32 bis co. 1).

Tale interdizione consegue alla condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso di poteri o violazione dei doveri inerenti all’ufficio (co. 2).

  • la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e imprese (contravvenzioni), che priva il condannato, durante la sospensione, della capacità indicata al punto precedente (art. 35 bis co. 1).

Tale sospensione, susseguente alla condanna all’arresto per contravvenzioni commesse con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all’ufficio, non può avere una durata inferiore a quindici giorni né superiore a due anni (co. 2).

  • l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione (delitti), che importa il divieto di concludere contratti con la medesima, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio (art. 32 ter co. 1). Tale incapacità non può avere una durata inferiore a un anno, né superiore a tre anni (co. 2).
  • la decadenza o la sospensione dall’esercizio della potestà dei genitori (delitti):
    • la decadenza consegue all’ergastolo e ai casi determinati dalla legge (art. 34 co. 1).
    • la sospensione, per un tempo pari al doppio della pena inflitta, consegue alla condanna per delitti con abuso della potestà dei genitori, oppure alla condanna alla reclusione non inferiore a cinque anni, salvo diversa disposizione del giudice (co. 2).

Tali pene accessorie comportano, rispettivamente, anche la privazione e l’incapacità, durante la sospensione, di esercitare ogni diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in forza dell’anzidetta potestà (co. 3 e 4).

  • la pubblicazione della sentenza penale di condanna (pena accessoria comune), che si effettua mediante la pubblicazione, di regola per estratto e sempre una sola volta, della sentenza di condanna in uno o più giornali designati dal giudice e mediante l’affissione nel Comune ove questa fu pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso e in quello ove il condannato aveva l’ultima residenza (art. 36).
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