Ora a tutte le strutture di norma penale (esempio: quella di giudizio di valore, di imperativo, di giudizio ipotetico) può comunque esser data una considerazione d’insieme in quanto a ognuna di queste strutture è comune il pensiero del diritto come regola di condotta, mentre le differenze formali sembrano consistere più nella determinazione del soggetto il cui comportamento è fissato normativamente. Ci si chiede in pratica se i destinatari delle regole giuridiche siano i consociati ovvero se l’unico contenuto della volontà normativa sia il comportamento degli organi preposti al meccanismo coattivo-sanzonatorio. Gallo si chiede cosa voglia dire individuare un soggetto come destinatario di una regola di diritto: la risposta appare che il destinatario della regola penale è il soggetto passibile di sanzione se ponga in essere un certo comportamento. Ora abbiamo già detto che interessa la condizione di assoggettamento alla possibilità di una sanzione (e non l’effettività della sanzione stessa), tuttavia il prodursi dell’effetto sanzonatorio non può far a meno di regole disciplinanti l’accertamento del fatto che condiziona l’assoggettamento a sanzione e le modalità che contrassegnano irrogazione ed eventuale esecuzione della sanzione: da ciò si deduce che la norma penale reale consta di segmenti delineanti la fattispecie condizionante e le conseguenze condizionate (“diritto penale sostanziale”) e di segmenti che dispongono come la fattispecie debba esser accertata e come vanno pronunciate/eseguite le conseguenze canzonatorie (“diritto processuale penale”). Importante è però dire che non esiste una norma penale sostanziale o una processual-penalistica, ma la norma penale è composta da regole sostanziali e regole processuali: le une e le altre si compongono in un tutt’uno.

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