Le cause che escludono o diminuiscono l’imputabilità (artt. 88 e ss.) appartengono a due species:

  • delle alterazioni patologiche, dovute ad infermità di mente o all’azione dell’alcool o di sostanze stupefacenti.
  • dell’immaturità fisiologica o parafisiologica, dipendenti rispettivamente dalla minore età e dal sordomutismo.

Le cause codificate di non imputabilità, tuttavia, non esauriscono le ipotesi di incapacità di intendere e di volere, che in base al nostro ordinamento escludono o attenuano la punibilità (es. cosiddetti uomini lupo).

L’incapacità di intendere e di volere, comunque, può essere:

  1. procurata dallo stesso soggetto o da terzi.
  2. congenita, ossia dovuta a cause naturali.

Il soggetto reso incapace senza il suo consenso sottostà alla comune disciplina degli artt. 88, 89, 91 e 93, se l’incapacità è provocata con mezzi che producono un’infermità di mente, con sostanze alcoliche o con sostanze stupefacenti. Tale soggetto, in particolare, sarà non imputabile o semi-imputabile a seconda che l’incapacità sia totale o parziale. Ai sensi dell’art. 87, tuttavia, il soggetto reso incapace col suo consenso e condividente il fine criminoso è corresponsabile per il reato.

Dal combinato disposto degli artt. 613 e 86, comunque, risulta che la nostra legge, oltre alle cause espresse di esclusione o di riduzione dell’imputabilità, configura anche quella dell’incapacità da suggestione ipnotica o da suggestione in veglia, la quale, a seconda che sia totale o parziale, renderà il soggetto non imputabile o semi-imputabile a seconda della comune disciplina applicabile al caso per analogia in bonam partem.

Quanto al soggetto che ha determinato in altri l’incapacità, occorre distinguere:

  • se ha agito al fine di far commettere il reato, caso in cui risponde del reato commesso dalla persona resa incapace (art. 86).
  • se ha agito senza fini criminosi, caso in cui risponde degli eventuali reati commessi dall’incapace seconde le regole generali sulla colpevolezza, ossia a titolo di dolo eventuale, se ne ha previsto ed accettato il rischio, oppure a titolo di colpa, se il fatto fu da lui previsto ma non accettato o, comunque, era da lui prevedibile ed evitabile.
Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento